Cassazione Civile, Ordinanza n. 15981/2025 del 15/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a una collaboratrice esperta linguistica che, dopo una prima definizione transattiva di un precedente giudizio, ha promosso un nuovo contenzioso contro l'università per ottenere il riconoscimento del trattamento retributivo del ricercatore confermato a tempo definito, con decorrenza dalla data della prima assunzione. In un primo giudizio iniziato nel 2002 la domanda era stata rigettata e la decisione era stata confermata fino alla Cassazione del 2013; nel successivo giudizio introdotto nel 2016 la lavoratrice ha riproposto la pretesa principale e, in via subordinata, ha chiesto il ricalcolo dell'assegno ad personam previsto dall'art. 26, comma 3, l. n. 240/2010, sostenendo che tale domanda non fosse nuova ma solo una riduzione della pretesa principale e che l'erogazione dell'assegno valesse come riconoscimento del debito. La Corte d'appello ha ritenuto la domanda preclusa dal giudicato esterno e tardiva la subordinata; in cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 437 c.p.c. e 26, comma 3, l. n. 240/2010 per avere qualificato come mutatio libelli la domanda subordinata; 2) violazione degli artt. 1988 e 2944 c.c. per non aver attribuito all'assegno ad personam valore di riconoscimento del debito; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda subordinata, richiamando gli artt. 112, 132 n. 4 e 156, comma 2, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero adeguatamente autosufficienti, poiché la ricorrente non aveva trascritto né localizzato gli atti processuali rilevanti necessari a dimostrare la compatibilità della domanda subordinata con il petitum originario e il preteso riconoscimento del debito. Inoltre, la Corte ha osservato che la ratio decidendi della sentenza impugnata non era stata specificamente attaccata, essendo fondata anche sul rilievo che la stessa norma invocata dalla ricorrente era stata dal ricorso originario ritenuta inapplicabile o prospettata come incostituzionale. Ha poi aggiunto che, comunque, la domanda subordinata era travolta dal giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza della Corte del 2013, la quale aveva integralmente rigettato la pretesa retributiva, escludendo anche l'applicazione della disciplina normativa richiamata come fonte dell'adeguamento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato per sostenere che la domanda subordinata non costituisse mutatio libelli, ma la Corte non ha esaminato il merito per difetto di autosufficienza e per giudicato esterno
art. 26, comma 3, l. n. 240/2010
norma posta a base della domanda subordinata di assegno ad personam; la Corte osserva che essa, richiamata come fondamento dell'adeguamento, era comunque preclusa dal giudicato formatosi sul precedente rigetto
richiamato per sostenere che l'attribuzione dell'assegno ad personam integrasse riconoscimento del debito, tesi non accolta
richiamato insieme all'art. 1988 c.c. per sostenere l'effetto interruttivo/ricognitivo del debito, censura ritenuta inammissibile
invocato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda subordinata
invocato per nullità della sentenza per motivazione/decisione mancante o apparente sulla domanda subordinata
richiamato a sostegno della dedotta nullità processuale
richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la Corte ribadisce che anche per gli errores in procedendo il ricorso deve indicare specificamente e trascrivere gli atti rilevanti, senza rinvii generici
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci vizi processuali o errores in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorrente ha assolto l'onere di specificarli e trascriverne le parti essenziali, indicando con precisione dove siano rinvenibili nel fascicolo; il mero rinvio per relationem non è sufficiente.
- La deduzione di omessa pronuncia o di invalidità della sentenza richiede una censura puntuale della ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se la sentenza si fonda anche su un autonomo rilievo non aggredito, il motivo resta inammissibile.
- Una domanda subordinata che, per contenuto e petitum sostanziale, riproponga in altra forma la medesima pretesa già definitivamente rigettata può essere preclusa dal giudicato esterno, quando il precedente accertamento abbia già escluso il diritto azionato o il relativo criterio di quantificazione.
- L'attribuzione di un emolumento per un periodo successivo o diverso non vale, di per sé, come riconoscimento di un debito pregresso se, per struttura e funzione, finisce piuttosto per escluderlo rispetto al periodo anteriore oggetto di domanda.
- In presenza di giudicato esterno, non è consentito riproporre una pretesa retributiva già definitivamente respinta solo perché formulata con diversa qualificazione giuridica o con riferimento a una norma successiva che costituirebbe interpretazione autentica di disciplina già scrutinata nel precedente giudizio.
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