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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34837/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione maggior reddito e sanzioni per il disconoscimento della ripartizione di quote di reddito attribuite ai figli del contribuente, ritenuti dal Fisco non effettivamente partecipi dell'impresa familiare della farmacia. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio rilevando che i figli, allora studenti universitari di farmacia con residenza a Roma, non avrebbero potuto prestare un'attività effettiva, continuativa e prevalente nell'esercizio della farmacia situata in Basilicata. Il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente; 2) violazione degli artt. 230-bis c.c., 5 TUIR e 115 c.p.c., sostenendo che la qualità di studenti di farmacia non escludeva la collaborazione familiare, che la documentazione costitutiva e dichiarativa già provava il rapporto e che l'Ufficio non poteva contestarne l'effettività senza agire per simulazione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita, poiché la CTR avrebbe introdotto d'ufficio il tema del telelavoro. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, affermando che la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale, che nel regime fiscale dell'impresa familiare il contribuente deve provare non solo gli adempimenti documentali ma anche l'effettiva collaborazione continuativa e prevalente dei familiari, e che la mera attività di studio universitario, specie con residenza distante dalla sede dell'impresa, non integra di per sé un apporto lavorativo idoneo. Ha inoltre escluso la denunciata ultrapetizione, rilevando che il tema del lavoro da remoto non costituiva il thema decidendum ma era stato evocato solo in via esemplificativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata, che l'Agenzia potesse contestare in sede di accertamento e di giudizio la sussistenza in concreto dell'impresa familiare ai fini fiscali nonostante la documentazione formale prodotta, e che nel caso concreto mancasse la prova di una collaborazione effettiva, continuativa e prevalente dei figli del contribuente. Ha anche dichiarato inammissibile il terzo motivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 230-bis c.c.

    Per la partecipazione all'impresa familiare è richiesta una prestazione lavorativa effettiva e continuativa; nel caso esaminato la mera iscrizione a studi universitari non è stata ritenuta sufficiente a integrare il requisito.

  • art. 5, commi 4 e 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    Il regime fiscale dell'impresa familiare richiede l'indicazione nominativa dei partecipanti, la dichiarazione delle quote proporzionate al lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente, e l'attestazione di ciascun partecipante nella propria dichiarazione dei redditi; tali presupposti devono essere provati dal contribuente e possono essere contestati dall'Amministrazione nella loro effettività.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non è stata accolta perché la controversia è stata decisa sulla base di un accertamento di fatto e di prova che non violava la regola di valutazione richiamata dal ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata pronuncia ultra petita, poiché il riferimento al lavoro da remoto era stato utilizzato solo a titolo esemplificativo e non come oggetto autonomo della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato per i vizi processuali denunciati, ma le censure sulla motivazione apparente e sulla pretesa ultrapetizione sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per la violazione di legge, ma la Corte ha escluso errori nell'applicazione delle norme sostanziali e processuali dedotte.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha richiamato il principio del "minimo costituzionale" della motivazione, per cui è denunciabile solo l'anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 12 preleggi

    È stato richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in senso restrittivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime fiscale dell'impresa familiare, la prova documentale dell'indicazione dei partecipanti e delle quote non basta da sola: il contribuente deve dimostrare anche l'effettiva prestazione di lavoro, con carattere continuativo e prevalente, da parte dei familiari.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare in accertamento e in giudizio la reale sussistenza, ai fini tributari, dell'impresa familiare o di altri assetti negoziali formalmente documentati, senza dover previamente promuovere un'azione civile di simulazione.
  • La mera attività di studio universitario, anche se finalizzata a una futura qualificazione professionale utile all'impresa, non integra automaticamente un apporto lavorativo effettivo, continuativo e prevalente rilevante ai fini dell'impresa familiare fiscale.
  • Ai fini dell'impresa familiare, il requisito della continuità riguarda l'apporto lavorativo e non necessariamente la presenza costante in azienda; tuttavia la compatibilità tra tipo di collaborazione, organizzazione dell'impresa e distanza geografica va verificata in concreto.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale radicale; non è sufficiente censurare la motivazione come sintetica o non condivisibile se la ratio decidendi resta comprensibile.
  • Non ricorre ultrapetizione quando il giudice richiama una questione solo in via illustrativa o esemplificativa senza attribuirle autonoma portata decisoria rispetto al thema decidendum effettivamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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