Cassazione Civile, Ordinanza n. 35095/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per IRES e IRAP 2011 emesso nei confronti di una società, fondato su indagini bancarie ex art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva rilevato bonifici eseguiti in favore del socio unico della società, indicati come "acconti" sui dividendi, di importo superiore agli utili dichiarati per l'anno 2011, e aveva recuperato a tassazione la differenza. La società aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano accolto la sua prospettazione. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardivo deposito, questione che assumeva rilevabile d'ufficio; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 51, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., censurando la CTR per avere posto a carico dell'Ufficio la prova della riferibilità dei bonifici a operazioni non imponibili e per avere ritenuto sufficiente una giustificazione generica della contribuente, anziché una prova analitica per ogni movimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo formato il giudicato interno sulla questione dell'ammissibilità del ricorso introduttivo, poiché il relativo rilievo non era stato coltivato con motivo di appello dall'Agenzia. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, negli accertamenti bancari, la prova dell'Ufficio è integrata dai dati emergenti dai conti correnti e si determina un'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente, il quale deve fornire una prova analitica, e non generica, per ciascun versamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992
La tardività del deposito del ricorso introduttivo può essere rilevata d'ufficio, ma nel caso concreto la questione era coperta da giudicato interno perché non riproposta in appello dalla parte che l'aveva sollevata.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, i dati risultanti dai conti correnti soddisfano l'onere probatorio dell'Amministrazione e determinano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
art. 51, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata in parallelo all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per gli accertamenti basati su movimentazioni bancarie.
Il contribuente, in presenza di elementi bancari acquisiti dall'Ufficio, sopporta l'onere di dimostrare la non imponibilità delle singole movimentazioni.
Richiamato insieme agli altri articoli sulle presunzioni per contestare la valutazione probatoria operata dal giudice di merito.
Richiamato insieme agli altri articoli sulle presunzioni per contestare la valutazione probatoria operata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi.
Cass. S.U. n. 7925/2019
Richiamata per il principio secondo cui la decisione di merito non comporta giudicato implicito sulla questione pregiudiziale solo se questa non sia stata implicitamente decisa e abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.
Cass. n. 12936/2024
Richiamata quale recente conferma del principio sul giudicato implicito.
Cass. n. 4829/2015
Richiamata a sostegno del principio in tema di accertamenti bancari e inversione dell'onere probatorio.
Cass. n. 5758/2018
Richiamata a sostegno del principio in tema di accertamenti bancari e inversione dell'onere probatorio.
Cass. n. 8905/2024
Richiamata come ultimo precedente conforme sul regime probatorio degli accertamenti bancari.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati su indagini bancarie, la prova dell'Ufficio è integrata dai dati e dagli elementi risultanti dai conti correnti, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
- Il contribuente che intenda superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie deve fornire una prova analitica e specifica per ciascun versamento, non essendo sufficiente una giustificazione generica o meramente assertiva.
- La questione di inammissibilità del ricorso introduttivo può essere coperta da giudicato interno se, pur prospettata in primo grado, non viene riproposta con specifico motivo di appello dalla parte interessata.
- In sede di legittimità, la censura sulla violazione delle regole probatorie nei controlli bancari è fondata quando il giudice di merito addossa all'Amministrazione l'onere di dimostrare la riferibilità imponibile dei singoli movimenti, anziché pretendere dal contribuente la prova contraria richiesta dalla legge.
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