Cassazione Civile, Ordinanza n. 00107/2023 del 04/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dal concessionario della riscossione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il recupero di contributi previdenziali iscritti a ruolo. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo che la legge di stabilità 2013 avesse determinato l'estinzione dei ruoli e il discarico automatico dell'agente della riscossione, perché i crediti erano tutti inferiori a 2.000 euro e iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999. In appello l'ente previdenziale sosteneva che la disciplina non fosse applicabile agli enti privatizzati e, comunque, che l'annullamento e il discarico dovessero operare solo dopo l'esaurimento delle attività di competenza, senza incidere su un ente privato autofinanziato. La Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che per i crediti fino a 2.000 euro iscritti fino al 31 dicembre 1999 operi l'annullamento automatico, mentre per i ruoli di importo superiore il discarico riguarda la procedura di riscossione e non il credito. Nel ricorso per cassazione la Cassa ha dedotto, con due motivi di violazione di legge, che la disciplina di cui alla L. n. 228 del 2012 e al D.M. attuativo non fosse applicabile agli enti di previdenza privatizzati e che, in ogni caso, il meccanismo non potesse travolgere i crediti ma solo eventualmente il ruolo, con conseguente persistenza della pretesa verso l'agente della riscossione per l'eventuale mancato recupero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il precedente di legittimità già formatosi sulla stessa disciplina, affermando che la L. n. 228 del 2012 si applica anche alla Cassa forense, ente privatizzato ma svolgente funzione previdenziale, e che la norma non colpisce il diritto di credito in sé, bensì la sola iscrizione a ruolo e la procedura di riscossione. Ha inoltre evidenziato che la finalità della disciplina è la razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori che riscuotono tramite ruolo e che per i crediti superiori a 2.000 euro l'annullamento del ruolo non equivale all'annullamento del credito, che resta azionabile con gli ordinari strumenti. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto comunque non decisivo perché i crediti oggetto della causa risultavano tutti inferiori a 2.000 euro e iscritti a ruolo prima del 31 dicembre 1999, dunque interamente ricompresi nel discarico ex lege. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 527 e 529
La disciplina è applicabile anche agli enti privatizzati che riscuotono mediante ruolo; per i crediti fino a 2.000 euro iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999 opera l'annullamento automatico del ruolo/discarico dell'agente, mentre per i crediti superiori il meccanismo incide sulla procedura di riscossione e non sul credito.
Decreto del Direttore del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 giugno 2015, artt. 1 e 2
Atto attuativo che disciplina lo scarico automatico dei ruoli e il trattamento dei ruoli non ancora esauriti, confermando la distinzione tra crediti fino a 2.000 euro e crediti superiori.
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1 e 2
Richiamato per qualificare la Cassa forense come ente privatizzato titolare di funzione previdenziale.
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17
Richiamato nel quadro della disciplina del servizio di riscossione mediante ruolo e del rapporto con l'agente della riscossione.
Costituzione, artt. 3, 35, comma 1, 36, comma 1, 38, 42, comma 3, 97, comma 2, 117, comma 1
Le censure erano formulate in rapporto a tali parametri, ma la Corte ha escluso i profili di irragionevolezza e incompatibilità prospettati, aderendo ai precedenti di legittimità.
CEDU, art. 6
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che la disciplina in esame contrasti con i principi sovranazionali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In presenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina di annullamento dei ruoli più risalenti prevista dalla legge di stabilità 2013 si applica anche agli enti di previdenza privatizzati che siano autorizzati alla riscossione mediante ruolo, perché la norma è diretta a razionalizzare i bilanci degli enti creditori e non introduce una distinzione tra creditori pubblici e privati.
- L'annullamento del ruolo non coincide con l'estinzione del credito sottostante: per i ruoli di importo superiore alla soglia prevista la norma incide sulla procedura di riscossione, mentre il credito può restare azionabile con strumenti ordinari.
- Quando la censura investe ruoli che, secondo gli accertamenti di merito non specificamente smentiti, risultano tutti entro la fascia soggetta a discarico automatico, la doglianza che contesti il regime applicato può difettare di decisività.
- Il controllo di legittimità tende a dare continuità ai precedenti specifici sulla stessa disciplina quando la questione sia già stata risolta in senso conforme, soprattutto in assenza di argomenti nuovi idonei a sovvertire l'orientamento consolidato.
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