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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07395/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'atto di contestazione e irrogazione sanzioni emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2013, relativo a somme detenute in Svizzera e non indicate nel quadro RW. Secondo la ricostruzione fattuale, il denaro proveniva dalla cessione di un cavallo in Irlanda per euro 250.000, versato su un conto estero poi utilizzato dal contribuente per esigenze personali; l'Ufficio aveva ritenuto l'operazione connessa all'attività imprenditoriale di allevatore/commerciante di equini e aveva proceduto a ripresa a tassazione ai fini IRPEF, IVA e IRAP, oltre a sanzionare l'omessa dichiarazione delle attività estere. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la vendita del cavallo avesse natura personale e occasionale, priva dei presupposti per essere attratta nell'attività d'impresa e per richiedere la dichiarazione fiscale; contestava inoltre l'avvio e l'esito della voluntary disclosure. Con il secondo motivo lamentava omessa pronuncia sulla causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa ex d.lgs. 472/1997, sostenendo che tale profilo avrebbe escluso imposta e sanzioni. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché la qualificazione della cessione come operazione inerente all'attività professionale costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione, e perché l'omessa indicazione nel quadro RW fa operare la presunzione di fruttuosità delle attività estere salva prova contraria. Ha inoltre respinto il secondo motivo perché la questione era stata introdotta tardivamente, non essendo stata dedotta nel ricorso introduttivo, e nel processo tributario i motivi di impugnazione non possono essere ampliati se non nei limiti dei motivi aggiunti ammessi per documenti non conosciuti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la decisione di merito e, in applicazione del principio di soccombenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.300, oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura è stata letta come doglianza sulla qualificazione dell'operazione e sulla motivazione, ma non ha superato il limite del sindacato di legittimità sul merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in tema di nullità della sentenza per motivazione meramente apparente o per relationem non autosufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Indicato come il corretto paradigma per censurare eventuali errori di fatto o vizi motivazionali nei limiti consentiti dalla riforma del 2012.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il libero convincimento e la valutazione delle prove appartengono al merito e non sono riesaminabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    I motivi aggiunti nel processo tributario sono ammessi solo se resi necessari dal deposito di documenti non conosciuti; non possono introdurre tardivamente questioni deducibili sin dal ricorso introduttivo.

  • art. 4 del d.l. n. 167 del 1990, conv. in l. n. 227 del 1990

    L'obbligo dichiarativo degli investimenti e delle attività finanziarie estere riguarda le somme depositate su conti correnti esteri; in difetto di prova contraria opera la presunzione di fruttuosità.

  • d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dal ricorrente per la causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa, ma la Corte non ne esamina il merito perché la questione è stata dedotta tardivamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la qualificazione di un'operazione come inerente all'attività d'impresa, quando fondata su un accertamento di fatto e sulla valutazione delle prove, è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • In tema di imposte sui redditi e IVA, le cessioni di beni sono imponibili quando effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole svolte con abitualità e professionalità; l'isolata o occasionale natura dell'atto deve essere provata dal contribuente.
  • L'omessa indicazione nel quadro RW di attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero fa operare la presunzione di fruttuosità delle somme, con conseguente onere per il contribuente di fornire prova contraria.
  • Nel giudizio tributario i motivi di impugnazione devono essere specificamente dedotti nel ricorso introduttivo; non è consentito introdurre successivamente, con memorie o appello, questioni già ricavabili dall'atto impugnato salvo i limitati casi di motivi aggiunti previsti dall'art. 24 d.lgs. 546/1992.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se la decisione richiamata è già coperta da giudicato oppure se il rinvio è autosufficiente e consente di comprendere le ragioni della decisione; in mancanza, la sentenza è nulla.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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