Cassazione Civile, Ordinanza n. 28869/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento relativi a imposta di bollo, catastale, ipotecaria e di registro connessi a una procedura di successione. L'Ufficio aveva richiesto il pagamento di euro 863,00 al curatore dell'eredità giacente, ritenendolo coobbligato per i tributi gravanti sull'eredità giacente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 36, commi 3, 4 e 27, comma 2, d.lgs. 346/1990, degli artt. 2 e 10 d.lgs. 347/1990 e dell'art. 530 c.c., sostenendo che il curatore dovesse rispondere dei tributi della successione in quanto soggetto obbligato alla dichiarazione, e non fosse esclusa la sua responsabilità per tali imposte. Il resistente ha resistito con controricorso; nel corso del giudizio è stata anche richiamata la rinuncia al mandato dei difensori della parte controricorrente, ritenuta però irrilevante nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità per la novità della questione trattata. La Corte ha affermato che il curatore dell'eredità giacente, quale soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, risponde anche del pagamento dei tributi successori, ma soltanto nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso e non con il proprio patrimonio personale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È invocato come vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 36, commi 3 e 4, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346
Il curatore dell'eredità giacente, soggetto obbligato alla dichiarazione di successione, è tenuto al pagamento dell'imposta nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso.
art. 27, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della dichiarazione di successione.
art. 28, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346
Individua tra i soggetti obbligati alla dichiarazione di successione anche il curatore dell'eredità giacente.
art. 31, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346
Richiamato come norma che si coordina con l'obbligo dichiarativo del curatore.
artt. 2 e 10, d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347
Norme richiamate nel motivo di ricorso per la disciplina delle imposte ipotecaria e catastale.
art. 530, primo e secondo comma, c.c.
Richiamato per il regime del curatore dell'eredità giacente e per l'autorizzazione al pagamento dei debiti ereditari.
Evocato per il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, che rende irrilevante la rinuncia al mandato nel giudizio di cassazione già fissato.
Richiamati per escludere l'interruzione del processo di cassazione in presenza di determinati eventi soggettivi.
art. 3, primo comma, Cost.
Richiamato nella giurisprudenza citata per escludere profili di irragionevolezza della disciplina dell'impulso d'ufficio in cassazione.
art. 24, secondo comma, Cost.
Richiamato nella giurisprudenza citata per escludere violazioni del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato nella giurisprudenza citata per escludere contrasto con il giusto processo.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Il curatore dell'eredità giacente, quando è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, è anche soggetto passivo del correlato obbligo di pagamento dei tributi successori, ma la sua responsabilità è limitata al valore dei beni ereditari detenuti.
- La responsabilità del curatore dell'eredità giacente non si estende al suo patrimonio personale: l'obbligazione tributaria si soddisfa solo entro il perimetro dell'asse ereditario in suo possesso.
- Nei giudizi di cassazione la rinuncia al mandato del difensore non produce effetti interruttivi del processo, che prosegue per impulso d'ufficio.
- Quando la causa è matura per la decisione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c.
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