Cassazione Civile, Ordinanza n. 15329/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011 nei confronti di un commerciante all'ingrosso di utensileria per orologi. Gli accertamenti erano fondati sulla mancata risposta a un questionario e su una ritenuta antieconomicità della gestione, desunta da un magazzino molto rilevante e in costante aumento, con giacenze superiori ai ricavi dichiarati. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 10 L. 212/2000, dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 55 d.P.R. 633/1972, lamentando la mancanza di contraddittorio endoprocedimentale e l'illegittimità dell'accertamento induttivo; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato l'antieconomicità nonostante la documentazione prodotta e la spiegazione dell'aumento del magazzino in ragione dell'avvio dell'attività nel 2009; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell'ampia produzione documentale di parte.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, e comunque difettosa l'allegazione difensiva quanto all'IVA, poiché il contribuente non aveva indicato alcuna concreta circostanza che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato instaurato. Ha poi respinto la doglianza sull'accertamento induttivo, osservando che la dedotta tardiva produzione documentale in sede di adesione era irrilevante rispetto al potere di accertamento già esercitato e che non era stata chiarita alcuna causa non imputabile impeditiva della produzione tempestiva; ha inoltre dichiarato nuova e quindi inammissibile la censura relativa all'art. 55 d.P.R. 633/1972. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, già compiutamente esaminate dalla CTR, la quale aveva motivato sull'antieconomicità della gestione e sull'aumento progressivo delle rimanenze a fronte del calo del reddito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme e perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare il mero omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto storico è stato comunque considerato. Spese non liquidate per mancata attività difensiva dell'Agenzia; resta l'onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che, nel caso concreto, la sua violazione potesse fondare l'annullamento degli avvisi in assenza dei presupposti in fatto e in diritto per il contraddittorio endoprocedimentale.
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 600/1973
Usato per confermare la legittimità dell'accertamento induttivo, non essendo stata dimostrata una causa non imputabile del mancato deposito tempestivo della documentazione.
La censura relativa a tale norma è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile, perché non risultava trattata dalla sentenza impugnata né adeguatamente introdotta nei gradi di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le doglianze di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che alcune censure erano infondate e altre inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è stato ritenuto inammissibile perché precluso dalla doppia conforme e, comunque, non configurabile come mero omesso esame di elementi istruttori quando il fatto storico sia stato considerato.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Applicato ratione temporis per escludere il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme di merito.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare l'apprezzamento di merito sulle prove, non una vera violazione del riparto dell'onere della prova.
Richiamati nel secondo motivo in tema di presunzioni e antieconomicità; la Corte ha però ritenuto la doglianza inammissibile perché volta a una nuova valutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato per i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati la sua omissione rileva solo se il contribuente allega in concreto le difese che avrebbe potuto far valere e se tali difese non sono meramente pretestuose, secondo una verifica ex ante di idoneità a incidere sull'esito del procedimento.
- Le garanzie dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 operano solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non per gli accertamenti cd. a tavolino.
- In cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o delle prove sotto la veste formale della violazione di legge: quando il giudice di merito ha motivato coerentemente sull'antieconomicità della gestione e sulla sufficienza degli indizi, la censura è inammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito, ancorché non tutte le risultanze istruttorie siano state analiticamente esaminate; in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente precluso se non si indicano divergenze tra le due decisioni di merito.
- La produzione documentale tardiva in sede di accertamento con adesione non è di per sé idonea a invalidare retroattivamente un accertamento già emesso, soprattutto se non viene specificata una causa non imputabile che abbia impedito la tempestiva produzione nel contraddittorio o nella fase preaccertativa.
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