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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05543/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per guida senza patente. Ha dedotto, con due motivi, da un lato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992, 2697 c.c. e 192 c.p.p., sostenendo che la precedente sanzione amministrativa per il primo accertamento di guida senza patente non fosse divenuta definitiva e che quindi mancasse il presupposto della recidiva nel biennio rilevante ai fini penali; dall'altro violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti perché ripetitivi di censure già esaminate e comunque non confrontati con la motivazione d'appello, la quale aveva ritenuto provata la definitività del primo accertamento e aveva escluso la particolare tenuità valorizzando le modalità della condotta e l'abitualità del comportamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che i motivi non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e che la Corte di appello aveva correttamente applicato i principi in tema di prova della definitività del primo accertamento di guida senza patente e di valutazione della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato come norma rilevante per la guida senza patente e per il tema della rilevanza della recidiva nel biennio ai fini della configurabilità del reato dopo la depenalizzazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla definitività del primo accertamento amministrativo; la Corte ribadisce che la prova della definitività è a carico dell'accusa, ma può essere fornita anche per presunzioni documentali o con elementi di sicuro valore probatorio in assenza di allegazioni contrarie.

  • art. 192 c.p.p.

    Invocato per censurare la valutazione della prova; la Corte ritiene tuttavia che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e congrua.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa in ragione delle modalità della condotta e dell'abitualità del comportamento.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    Usato come parametro per la valutazione complessiva della tenuità dell'offesa, con riferimento alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8

    Richiamato nel ragionamento sulla depenalizzazione della guida senza patente e sul rilievo della recidiva nel biennio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure meramente riproduttive di quelle già esaminate e prive di critica analisi delle argomentazioni del giudice di merito sono inammissibili.
  • In tema di guida senza patente, la prova della definitività del primo accertamento amministrativo, rilevante ai fini dell'esclusione della depenalizzazione per recidiva nel biennio, non richiede necessariamente una certificazione formale della definitività, potendo essere desunta da un minimo di prova dotata di valore probatorio, specie se la difesa non allega elementi contrari.
  • L'onere di dimostrare la definitività del pregresso illecito resta in capo all'accusa, ma può essere assolto anche mediante la produzione del verbale di contestazione o di altri elementi idonei a far risalire, in assenza di contestazioni difensive, alla certezza della definitività del primo accertamento.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata in modo complessivo e congiunto, avendo riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità dell'offesa; non è necessario esaminare in modo analitico ogni parametro dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi.
  • La particolare tenuità può essere esclusa quando la condotta presenti elementi di maggiore gravità, come l'uso di un veicolo privo di assicurazione e la reiterazione di precedenti illeciti, che evidenzino abitualità e un più elevato bisogno di pena.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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