Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni della sentenza impugnata. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Tivoli del 17 luglio 2024, ha diversamente qualificato il fatto contestato al capo C) ai sensi dell'art. 648 c.p. e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione di primo grado. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando vizio di motivazione in relazione proprio alla riqualificazione del fatto originariamente contestato al capo C).
Norme richiamate
È la norma utilizzata per la diversa qualificazione giuridica del fatto contestato al capo C), poi confermata in sede di appello.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio di motivazione non può risolversi in una mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello, se manca l'indicazione specifica delle ragioni per cui la motivazione sarebbe effettivamente illogica o carente.
- Quando il giudice di appello proceda a una diversa qualificazione giuridica del fatto e a una conseguente rideterminazione della pena, la censura in cassazione deve investire criticamente quella specifica motivazione, altrimenti il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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