Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., con cui era stata applicata una pena concordata per il tentativo di furto in abitazione aggravato. Il ricorso denunciava l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che, trattandosi di sentenza applicativa della pena su richiesta, il ricorso è ammesso solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il vizio dedotto non rientra in tali casi.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.
Indicano il rito applicativo della pena su richiesta delle parti.
Stabilisce che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È richiamata come legge che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., estendendo/precisando i limiti di ricorribilità.
artt. 110, 56, 624-bis commi 2 e 5, c.p.
Norme incriminatrici poste a fondamento dell'imputazione per concorso, tentativo e furto in abitazione aggravato.
Richiamato per le aggravanti contestate in relazione al reato di furto.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- La censura relativa alla mancata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile in cassazione avverso sentenza di patteggiamento, quando non investa uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- Nel rito del patteggiamento il controllo di legittimità della Corte di cassazione è delimitato in modo rigoroso e non consente di riesaminare profili motivazionali ordinari della decisione applicativa della pena.
Come è indicizzato
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