Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata modifica nel merito della responsabilità già accertata nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato alcune condotte in furto semplice, escluso una specifica aggravante in relazione ad altri capi e riconosciuto una attenuante comune per alcuni fatti, rideterminando le pene e confermando nel resto la responsabilità. I ricorrenti hanno dedotto tre censure: violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in un capo di imputazione; violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa per l'orario notturno in un altro capo; violazione di legge e vizio di motivazione sulla penale responsabilità di uno degli imputati con riferimento a un ulteriore capo. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in appello con argomentazioni giuridiche corrette, senza che i ricorrenti si confrontassero effettivamente con esse.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
riqualificazione delle condotte ascritte ai capi 1) e 5)
le condotte sono state riqualificate come furto semplice.
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
escluso l'aggravante ... in relazione ai capi 6) e 7)
la circostanza aggravante è stata esclusa in appello per quei capi.
art. 62, n. 4, c.p.
riconosciuto la circostanza attenuante ... in relazione ai capi 2) e 7)
è stata applicata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità o di speciale natura, con rideterminazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con le relative argomentazioni.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente quando il ricorso non individui un effettivo errore della decisione impugnata, ma reitera soltanto contestazioni già confutate con motivazione congrua.
- Quando il giudice di merito ha già valutato in modo coerente la sussistenza di aggravanti, attenuanti o della responsabilità di uno degli imputati, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso se non viene censurato in modo puntuale il percorso argomentativo seguito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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