Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per violazioni del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'effetto di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si limitava a riproporre questioni già esaminate e respinte in appello, senza instaurare un effettivo confronto critico con le argomentazioni del giudice di merito.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata negata dai giudici di merito; il ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure senza confrontarsi con la motivazione di merito è inammissibile.
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
commi 1, 2 lett. c) e 2-bis
Norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza, contestata nel capo a).
art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice relativa alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, contestata unitamente al reato di cui all'art. 186 C.d.S.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di censure già specificamente disattese dal giudice di appello, senza un confronto argomentativo con la motivazione impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione non è sufficiente se non indica puntualmente le ragioni per cui la decisione di merito sarebbe illogica o giuridicamente errata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto, se adeguatamente motivato dal giudice di merito, non può essere efficacemente contestato in cassazione con doglianze generiche o reiterative.
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