Cassazione Penale, Ordinanza n. 05474/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a mesi cinque di arresto ed euro 1.200 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza in forma aggravata/ricompresa nell'art. 186, comma 7, del codice della strada. I motivi erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla procedura seguita dai Carabinieri per l'accertamento del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi riproducevano censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette, senza che il ricorrente instaurasse un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ribadito che le determinazioni del giudice di merito in materia sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione immune da vizi logico-giuridici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il reato contestato, relativa alla guida in stato di ebbrezza nel codice della strada.
La Corte richiama la causa di non punibilità invocata dal ricorrente, ma la ritiene non riconosciuta correttamente già dal giudice di merito, senza che il motivo di ricorso superi tale valutazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentito un riesame del fatto o della procedura di accertamento se le doglianze non evidenziano un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione di merito.
- Le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è congrua e priva di vizi logico-giuridici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05454/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05469/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05471/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05472/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05473/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_penale · 11 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05476/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →