Cassazione Civile, Ordinanza n. 35669/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all’anno 2015, con cui l’Ufficio rideterminava maggiori tributi a carico della società per mancata presentazione della dichiarazione, nonché dai conseguenti accertamenti emessi in via personale nei confronti dei soci. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi, mentre la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo illegittima la notificazione degli atti perché eseguita da un messo comunale la cui nomina sarebbe stata invalida/inesistente e perché sarebbe stata necessaria una formale nomina del sindaco, non essendo sufficiente l’inquadramento nella pianta organica. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 156 c.p.c., per avere la CTR qualificato come illegittima la notifica da parte del messo comunale ritenendo la nomina inesistente e non nulla, con esclusione della sanatoria; 2) violazione delle stesse norme e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto necessaria, per la valida nomina del messo notificatore comunale, un atto del sindaco, anziché reputare sufficiente l’inquadramento nella pianta organica con quella mansione; 3) motivo rimasto assorbito all’esito dell’accoglimento dei primi due.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati e connessi, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, affinché riesamini il merito della controversia attenendosi al principio per cui, in tema di notificazioni tributarie, la mancata adozione della delibera di nomina del messo comunale non integra nullità della notifica, poiché la legittimazione a notificare discende direttamente dalla legge e, ai fini della qualifica di messo comunale, è sufficiente l’inquadramento nell’amministrazione con quella specifica mansione.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla notificazione degli atti tributari; la Corte ne evidenzia la portata nel senso che la legittimazione del messo comunale discende direttamente dalla legge
richiamato come base normativa delle notificazioni in materia IVA; la Corte afferma che la nomina e la legittimazione del messo notificatore derivano direttamente dalla legge
richiamato per escludere che l’eventuale vizio della nomina del messo comunale integri una nullità sanabile o rilevante ai sensi della norma
richiamato insieme all’art. 156 c.p.c. per escludere l’applicazione dei principi generali di nullità della notificazione
richiamato per affermare che la mancata adozione della delibera di nomina del messo comunale non rientra tra i casi di nullità specificamente previsti
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte risolve la questione sul diverso piano della fonte legale della legittimazione del messo notificatore
Massime di principio
- In materia di notificazioni tributarie eseguite da messo comunale, la validità della notificazione non dipende necessariamente dall’esistenza di una formale delibera di nomina, quando la legge attribuisce direttamente la legittimazione a notificare.
- La mancata adozione dell’atto amministrativo di nomina del messo comunale non integra, di per sé, un vizio riconducibile alle nullità tipiche della notificazione previste dal codice di procedura civile.
- Ai fini della qualifica di messo comunale è sufficiente che il soggetto sia inquadrato nell’amministrazione di appartenenza con la specifica mansione notificatoria, se ciò risulta accertato dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda sull’erronea affermazione che sia necessaria una nomina formale ulteriore rispetto alla previsione legale, la sentenza è cassabile per errore di diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35580/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35581/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35582/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35583/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35584/2022 del 05/12/2022
- ordinanza_civile · 5 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35585/2022 del 05/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →