Cassazione Civile, Ordinanza n. 25503/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'impresa appaltatrice e del fideiussore per il pagamento di somme dovute in relazione a un appalto di lavori pubblici, con garanzia ipotecaria su parte del credito. L'impresa opponeva il decreto e chiedeva, in via riconvenzionale, restituzioni e danni, chiamando in causa la regione per essere manlevata, sostenendo di aver ceduto alla banca il credito verso la regione derivante dal contratto di appalto. La regione contestava l'efficacia della cessione nei propri confronti. In primo grado il tribunale revocava il decreto ingiuntivo, condannava l'impresa al pagamento verso la banca e rigettava le domande contro la regione. In appello, proposto dalla banca e incidentale dell'impresa, interveniva la cessionaria del credito; la corte d'appello rigettava entrambi gli appelli e confermava la decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione la cessionaria deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato come priva di domanda diretta nei confronti della regione la posizione della banca/cessionaria, mentre a suo dire era stata proposta e riproposta una domanda autonoma di condanna della regione; 2) ancora violazione dell'art. 112 c.p.c. e, sostanzialmente, errori sulla disciplina applicabile alla cessione del credito verso la P.A., sostenendo che la cessione fosse regolata dalla normativa vigente al momento della stipulazione e che fosse opponibile alla regione, anche per adesione di fatto o per mancato tempestivo rifiuto, nonché che il rapporto contrattuale presupposto si fosse esaurito, con conseguente venir meno della causa di inefficacia; 3) motivazione apparente e omessa pronuncia su fatti controversi, per avere il giudice di appello negato il bene della vita richiesto alterando l'oggetto della domanda. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto inammissibile perché non aveva censurato tutte le autonome rationes decidendi della sentenza d'appello: la corte territoriale aveva infatti fondato il rigetto anche sull'inopponibilità della cessione alla regione per mancata prova di una valida adesione o di una tempestiva mancata opposizione, e tali statuizioni non erano specificamente aggredite. Poiché una sentenza sorretta da più rationes autonome richiede la censura di tutte, l'omessa impugnazione anche di una sola rende inammissibile il ricorso; di conseguenza erano assorbiti o comunque privi di utilità gli altri motivi. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese in favore della controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura principale non avesse colpito tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare la statuizione autonoma sull'inopponibilità della cessione del credito alla regione. Per effetto di ciò, anche gli ulteriori motivi sono rimasti privi di utilità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con liquidazione di compensi, spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, oltre agli effetti economici previsti dal contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso non può limitarsi a una lettura parziale della domanda o della decisione impugnata; la dedotta violazione deve confrontarsi con tutte le statuizioni decisive della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia o ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare motivazione apparente e omessa pronuncia su fatti controversi.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo deve indicare specificamente la norma violata e le affermazioni in diritto della sentenza che si assumono contrastanti, altrimenti si traduce in un non motivo.
In appello non possono essere introdotte questioni nuove; il tema dell'adesione di fatto della P.A. alla cessione è stato ritenuto inammissibile se non specificamente devoluto.
art. 117 d.lgs. 163/2006
Richiamato dalla parte ricorrente come disciplina invocata per l'opponibilità della cessione del credito da corrispettivo di appalto alle stazioni appaltanti.
art. 253 d.lgs. 163/2006
Richiamato per il regime transitorio applicabile rispetto alla disciplina previgente degli appalti pubblici.
art. 26, comma 5, L. 109/1994
Richiamato per la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. nei lavori pubblici, con estensione della L. 52/1991.
Richiamato per sostenere che la disciplina della cessione dei crediti pecuniari verso corrispettivo si applichi alle cessioni aventi causa di scambio e non a quelle in garanzia.
art. 9 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Richiamato come disciplina speciale previgente che richiede l'adesione dell'amministrazione affinché la cessione del corrispettivo dell'appalto produca effetti verso la P.A.
Richiamato quale regola generale di cedibilità del credito, derogata in materia di appalti pubblici dalla disciplina speciale.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici connessi alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte specificamente; l'omessa impugnazione di anche una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
- Il motivo di ricorso deve essere costruito con puntuale confronto tra la norma invocata e le affermazioni della sentenza impugnata: una deduzione generica o una critica rivolta solo a una parte della motivazione si risolve in un non motivo.
- In materia di cessione di crediti verso la pubblica amministrazione, la questione dell'opponibilità alla stazione appaltante deve essere affrontata secondo la disciplina applicabile ratione temporis e con verifica delle eventuali condizioni di efficacia previste dalla normativa speciale; tuttavia, in sede di legittimità, la censura non è utilmente scrutinabile se non attacca tutte le basi autonome della decisione di merito.
- Le questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio non possono essere introdotte in appello; il vizio processuale che le riguardi deve essere specificamente prospettato e correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
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