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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07459/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto, per l'anno 2014, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di un ex legale rappresentante di una cessata società di raccolta scommesse, quale obbligato principale in qualità di centro trasmissione dati, e della società bookmaker estera, quale coobbligata solidale. La società ha impugnato il diniego in primo e secondo grado e poi ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: ha chiesto in via pregiudiziale il rinvio alla Corte di giustizia per l'interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 TFUE; ha dedotto in via preliminare la nullità del giudizio di merito per violazione del diritto di difesa e per mancata traduzione dell'avviso in lingua inglese; nel merito ha contestato il presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta, sostenendo che la normativa non potesse colpire il bookmaker estero per scommesse accettate all'estero e che la disciplina fosse discriminatoria e lesiva del legittimo affidamento; ha inoltre denunciato la violazione della direttiva IVA, l'omessa pronuncia sull'esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa e la regolazione delle spese. L'amministrazione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le richieste di rinvio pregiudiziale e di trattazione in pubblica udienza, ha dichiarato inammissibile il primo motivo preliminare per difetto di autosufficienza, ha respinto il secondo motivo sulla mancata traduzione dell'atto per assenza di una previsione che imponga la lingua del destinatario e per mancata prova di concreta lesione del diritto di difesa, e ha giudicato infondati i motivi principali sul tributo: per l'anno 2014 il bookmaker estero è soggetto passivo dell'imposta unica, in solido con il centro di raccolta, perché il presupposto è l'organizzazione e raccolta delle scommesse svolte in Italia, non la mera conclusione del contratto all'estero; la disciplina interna è compatibile con il diritto UE secondo la giurisprudenza richiamata; la norma sulla soggettività passiva non viola il legittimo affidamento per i periodi successivi al 2011; la direttiva IVA non osta alla coesistenza dell'imposta speciale con l'IVA; l'esimente delle obiettive condizioni di incertezza non opera per il 2014 dopo la norma interpretativa del 2010; corretta anche la regolazione delle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    non sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale, perché la questione è già coperta da giurisprudenza unionale consolidata.

  • art. 56 TFUE

    non osta a una normativa nazionale che assoggetti all'imposta sulle scommesse i CTD e, in solido, i bookmaker esteri, indipendentemente dalla sede e dall'assenza di concessione.

  • art. 57 TFUE

    richiamato dalla ricorrente per il rinvio pregiudiziale, ma non ritenuto decisivo ai fini del contrasto prospettato.

  • art. 52 TFUE

    richiamato dalla ricorrente per il rinvio pregiudiziale, senza necessità di ulteriore chiarimento da parte della Corte di giustizia.

  • art. 24 Cost.

    la censura sul diritto di difesa è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque non è risultata fondata.

  • art. 111 Cost.

    invocato con riferimento alle garanzie processuali, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile o infondata.

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione alla lamentata lesione del contraddittorio e della pubblica udienza, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 7 L. 212/2000

    non impone la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario; il contribuente deve provare la concreta impossibilità di conoscere il contenuto dell'atto.

  • art. 3 D.Lgs. 504/1998

    il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche telematicamente e anche per conto di terzi ubicati all'estero.

  • art. 1, comma 64, L. 220/2010

    esprime gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto a evasione ed elusione nel settore del gioco.

  • art. 1, comma 66, L. 220/2010

    norma interpretativa che chiarisce che l'imposta è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che il gestore per conto di terzi, anche esteri, è soggetto passivo in solido con il mandante.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    richiamato dalla ricorrente per sostenere un limite territoriale dell'imposta, ma la Corte lo supera valorizzando la disciplina successiva e la natura del fatto imponibile.

  • art. 16 D.M. 10 marzo 2006, n. 111

    prevede il pagamento dell'imposta unica da parte del concessionario.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014

    indica un criterio forfetario di imponibile collegato alla raccolta effettuata nella provincia dell'esercizio o punto di raccolta.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari.

  • art. 135, paragrafo 1, lett. i), direttiva 2006/112/CE

    richiamato insieme all'art. 401 per escludere incompatibilità tra IVA e tributo speciale sui giochi.

  • art. 8 D.Lgs. 546/1992

    invocato per l'esimente dell'incertezza normativa, ma escluso per il periodo 2014.

  • art. 5, comma 1, L. 472/1997

    richiamato dalla ricorrente per l'assenza di colpevolezza, ma non applicabile al caso dopo la norma interpretativa del 2010.

  • art. 6, comma 2, L. 472/1997

    invocato per l'esimente sanzionatoria, ma non riconosciuto.

  • art. 10, comma 4, L. 212/2000

    richiamato per l'obiettiva incertezza normativa, esclusa per l'anno d'imposta 2014.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile.

  • art. 12 D.Lgs. 546/1992

    richiamato in tema di spese di lite nel processo tributario.

  • art. 15 D.Lgs. 546/1992

    consente la liquidazione delle spese anche in favore dell'amministrazione assistita da propri funzionari, secondo la disciplina vigente.

  • art. 91 c.p.c.

    il principio di soccombenza giustifica la condanna alle spese della parte ricorrente soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo entro limiti ristretti.

Massime di principio

  • Nel settore dell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo va individuato nell'organizzazione e raccolta del gioco come servizio reso sul territorio nazionale, non nella sola collocazione formale della sede del bookmaker o nel luogo estero di conclusione del contratto.
  • La disciplina interpretativa del 2010 ha chiarito che soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca, anche per conto di terzi e con mezzi telematici, concorsi pronostici o scommesse, con responsabilità solidale del mandante estero quando l'attività è svolta per suo conto.
  • Per i periodi successivi all'entrata in vigore della norma interpretativa non può invocarsi l'obiettiva incertezza normativa né il legittimo affidamento, poiché il quadro normativo è stato reso esplicito e le parti potevano adeguare la regolazione negoziale delle commissioni.
  • La normativa nazionale sull'imposta unica delle scommesse non viola, di per sé, la libertà di prestazione dei servizi se si applica in modo non discriminatorio agli operatori che raccolgono scommesse nel territorio dello Stato e risponde a obiettivi imperativi di ordine pubblico, tutela dei consumatori e contrasto a evasione ed elusione.
  • La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente nullità o lesione del diritto di difesa: il contribuente deve allegare e provare di non aver potuto comprendere il contenuto dell'atto e di aver subito un concreto pregiudizio difensivo.
  • La direttiva IVA non impedisce la coesistenza dell'IVA con un'imposta speciale sui giochi e sulle scommesse, purché il tributo nazionale non assuma la natura di imposta sul volume d'affari.
  • Nel processo tributario, la condanna alle spese può essere pronunciata anche in favore dell'amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari, e la compensazione delle spese resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione internazionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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