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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22106/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una richiesta di rimborso IVA relativa all'anno d'imposta 1998. La società aveva esposto in dichiarazione annuale il credito IVA e aveva poi presentato anche un modello VR per cessazione dell'attività, sostenendo di avere cessato effettivamente l'attività al 31.12.1998 e di avere completato la liquidazione, pur avendo omesso per errore la formale chiusura della partita IVA, chiusa solo nel 2009 con effetto retroattivo. Dopo un iniziale silenzio dell'Ufficio e una successiva istanza del 2009 presentata anche per interrompere la prescrizione, l'Amministrazione aveva sostenuto prima la decadenza dal diritto al rimborso ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 e poi, in appello, aveva introdotto una diversa tesi: esistenza di un diniego espresso del 19.12.2005, che la società avrebbe dovuto impugnare entro 60 giorni, non potendo reagire con l'azione avverso il silenzio-rifiuto. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR avrebbe implicitamente respinto l'eccezione preliminare relativa alla preclusione derivante dalla mancata impugnazione del diniego espresso, e sostenendo quindi l'inammissibilità dell'azione della contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto, in linea con la giurisprudenza consolidata, che il credito IVA esposto in dichiarazione annuale non richieda ulteriori atti costitutivi per il suo sorgere: la dichiarazione vale quale formale esercizio del diritto al rimborso, mentre la domanda di rimborso e il modello VR attengono solo all'esigibilità del credito e al procedimento di esecuzione. Ne consegue che non si applica la decadenza biennale dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, bensì l'ordinaria prescrizione decennale. Quanto al motivo dell'Agenzia, la Corte lo ha reputato inammissibile perché formulato in modo confuso, mescolando profili di violazione di legge, error in procedendo e pretesa omessa pronuncia; inoltre la questione del diniego espresso era stata introdotta solo in appello e, comunque, la notifica del provvedimento del 19.12.2005 risultava quantomeno nulla, essendo stata eseguita con deposito all'albo comunale senza ricerca del liquidatore indicato nell'atto. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e l'Agenzia condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale relativa agli atti impugnabili nel processo tributario; la Corte non ne fa applicazione diversa da quella evocata dalla ricorrente, ma rileva l'inammissibilità della censura per formulazione confusa.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Non si applica al rimborso IVA esposto in dichiarazione quando il credito sia già stato formalmente esercitato con la dichiarazione annuale; in tal caso opera la prescrizione ordinaria decennale e non la decadenza biennale.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    La richiesta di rimborso è ammissibile in caso di cessazione dell'attività; la Corte ribadisce però che l'esposizione del credito in dichiarazione annuale è già sufficiente a far valere il diritto al rimborso.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    Il modello VR e gli adempimenti correlati sono considerati presupposti di esigibilità e di esecuzione del rimborso, non fatti costitutivi del diritto.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla contribuente per sostenere che, decorso il termine per l'accertamento senza rettifica, il credito si era consolidato.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile perché non chiarisce in modo univoco il vizio processuale denunciato e confonde error in procedendo, violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia è deducibile come nullità della sentenza, ma nel caso concreto non vi era omissione su una questione decisiva, bensì mancata risposta a un argomento nuovo e comunque irrilevante rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 145 c.p.c.

    In tema di notificazione a società, il vano esperimento delle forme ordinarie non consente una notifica impersonale all'ente; occorre la ricerca della persona fisica legittimata a rappresentarlo.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina sussidiaria delle notifiche, utilizzabile solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza per la notifica a società.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore modalità sussidiaria di notificazione, rilevante solo se effettuata secondo le regole applicabili al soggetto rappresentante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate, che è esentata dal pagamento delle imposte e tasse processuali.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Il credito IVA esposto nella dichiarazione annuale integra già l'esercizio formale del diritto al rimborso; l'istanza di rimborso e il modello VR non costituiscono il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto per la sua esigibilità e per l'avvio del procedimento di erogazione.
  • Per i crediti IVA dichiarati non si applica la decadenza biennale prevista in via residuale dall'art. 21 d.lgs. 546/1992; il diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Nel ricorso per cassazione il vizio denunciato deve essere prospettato in modo chiaro e univoco e immediatamente riconducibile a una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; la commistione indistinta di violazione di legge, error in procedendo e omessa pronuncia rende il motivo inammissibile.
  • L'omessa risposta del giudice a un argomento difensivo introdotto per la prima volta in appello non configura necessariamente omessa pronuncia, specie se l'argomento è incompatibile o irrilevante rispetto alla ratio decidendi accolta.
  • La notificazione di un atto rivolto a una società deve essere eseguita secondo le regole che consentano la ricerca della persona fisica che la rappresenta; una notifica eseguita in forma impersonale con mero deposito all'albo comunale può risultare nulla.
  • L'esistenza di un eventuale diniego espresso del rimborso, per produrre effetti preclusivi, presuppone una valida notificazione al destinatario legittimato; in difetto, non può essere opposta come causa di decadenza dall'azione.
  • In tema di rimborso delle imposte, la mancata rettifica dell'Amministrazione nei termini di legge contribuisce a consolidare la posizione creditoria del contribuente, ferma restando la diversa disciplina dell'ordinario termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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