Cassazione Civile, Ordinanza n. 24249/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (esercente)
La controversia
La controversia nasce da immissioni sonore provenienti da un chiosco bar situato nelle vicinanze di un immobile di proprietà dell'originario attore. In sede possessoria era stato inibito all'esercente di intrattenere la clientela con mezzi di diffusione sonora oltre le ore 1:00, e il giudice di merito aveva poi riconosciuto un risarcimento per il danno da deprezzamento dell'immobile, poi ridotto in appello. Il ricorrente, quale erede dell'originario attore, ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: 1) violazione degli artt. 844, 2043, 2697 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto cessate le immissioni con la data del provvedimento interdittivo, mentre dagli atti dei successivi incidenti di esecuzione risultava che le immissioni erano proseguite ben oltre; 2) violazione degli artt. 844, 1226, 2043 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 388 e 659 c.p., lamentando l'omessa liquidazione dei danni morali e fisici subiti dall'originario attore, asseritamente derivanti dal disturbo del riposo notturno e dal pregiudizio alla salute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur formalmente incardinato come violazione di legge, in realtà censurava un accertamento di fatto e, comunque, era privo dei requisiti di specificità richiesti per il vizio di omesso esame di fatto decisivo: il ricorrente non aveva indicato in modo adeguato il come e il quando il fatto fosse stato discusso nel giudizio di merito, né aveva ricostruito compiutamente il percorso della decisione di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché deduceva in modo generico una violazione di legge, ma mirava in realtà a contestare il giudizio di fatto sulla mancata prova di ulteriori danni morali e fisici; la Corte ha ribadito che tali danni non sono in re ipsa e devono essere provati, anche mediante presunzioni, con indicazione degli elementi istruttori trascurati dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulle immissioni; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma rileva che le censure miravano in realtà a contestare l'accertamento in fatto sulla durata delle immissioni.
richiamato come fondamento del risarcimento; la Corte afferma che le doglianze erano incentrate su un vizio di fatto e, quanto ai danni ulteriori, su una deduzione generica e priva di prova.
richiamato in relazione all'onere probatorio; la Corte esige la specificità dell'allegazione e della prova del fatto dannoso e dei pregiudizi ulteriori.
richiamato nel primo motivo, ma la Corte qualifica la censura come sostanzialmente diretta contro l'accertamento fattuale del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il paradigma del vizio di omesso esame di fatto decisivo e i relativi oneri di specificazione (fatto, decisività, come e quando discusso).
richiamato nel motivo sui danni ulteriori; la Corte non riconosce una liquidazione equitativa in assenza di prova del pregiudizio.
richiamato con riferimento ai danni morali/fisici; la Corte ribadisce che il danno non patrimoniale non è in re ipsa e va provato.
richiamato nel motivo, in collegamento con la denunciata inottemperanza al provvedimento interdittivo.
richiamato nel motivo, sempre in relazione alla condotta di protrazione delle immissioni sonore.
richiamato come strumento processuale usato per gli incidenti di esecuzione successivi al provvedimento cautelare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo come parametro dell'ulteriore importo dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il ricorrente denuncia formalmente una violazione di legge ma contesta in realtà la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, la censura va sussunta nel vizio motivazionale o nell'omesso esame di un fatto decisivo, con i relativi stringenti oneri di specificità.
- Nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare non solo il fatto trascurato e la sua decisività, ma anche il come e il quando esso sia stato discusso nel giudizio di merito; la mera presenza degli atti nel fascicolo non basta.
- I danni non patrimoniali o ulteriori pregiudizi derivanti da immissioni moleste non si presumono in re ipsa: devono essere allegati e provati, anche per presunzioni, con specifica indicazione degli elementi istruttori trascurati dal giudice di merito.
- La liquidazione equitativa non può supplire alla totale carenza di allegazione e prova del pregiudizio, quando il giudice di merito abbia già riconosciuto solo il danno effettivamente dimostrato.
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