Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04475/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso tale decreto, assumendo di non aver ricevuto una rituale comunicazione del provvedimento e contestando che le risultanze del sistema informatico o la trasmissione del fascicolo per il visto del PM potessero provare una valida comunicazione. Sosteneva inoltre che non potesse essere posto a suo carico l’onere di dimostrare la data di effettiva conoscenza dell’atto. I motivi del ricorso per cassazione denunciano: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., per la mancata considerazione dell’assenza di una comunicazione rituale del decreto; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere valutato l’attestazione interna secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea. La Cassazione, però, rileva innanzitutto l’inammissibilità del ricorso per difetto di sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; in ogni caso, conferma la tardività dell’opposizione, perché, per i decreti di liquidazione relativi al patrocinio a spese dello Stato, vale il termine di trenta giorni dalla comunicazione/notificazione e, in mancanza, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del decreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto il ricorso inammissibile in via preliminare per la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.; inoltre, ha ritenuto la decisione del Tribunale conforme all’orientamento di legittimità sulla decorrenza del termine per l’opposizione ai decreti di pagamento delle spese di giustizia. Secondo la Corte, in assenza di una valida comunicazione/notificazione, non opera il termine breve di trenta giorni, ma il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del decreto. Poiché l’opposizione era comunque tardiva anche rispetto a tale termine, è stata confermata l’inammissibilità dell’opposizione originaria. Non sono state regolate le spese di cassazione per la natura del ricorrente e la mancata costituzione dell’intimato; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia si propone secondo il rimedio previsto da questa disposizione.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va comunicato anche al pubblico ministero ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Le opposizioni in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione è equiparato, quanto al regime impugnatorio, all’ordinanza appellabile nel rito sommario.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, il termine per impugnare è quello lungo decorrente dalla pubblicazione, applicabile ai provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 136 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente in relazione alle modalità di comunicazione dell’atto, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per contestare la distribuzione dell’onere probatorio sulla comunicazione/conoscibilità dell’atto, ma la censura non è accolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una chiara e sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché la Corte deve poter ricostruire il contesto sostanziale e processuale della lite.
  • L’opposizione ai decreti di liquidazione delle spese di giustizia segue il rito sommario e resta soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca o non è validamente provata, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione non è sufficiente allegare l’assenza di una rituale comunicazione, se il giudice accerta comunque la tardività rispetto al termine lungo applicabile.
  • Quando la decisione impugnata si conforma alla giurisprudenza consolidata di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., salvo che vengano introdotti argomenti idonei a superare quell’orientamento.
  • Nel sistema delle impugnazioni, il decreto di pagamento in materia di patrocinio a spese dello Stato è trattato, quanto al regime di opposizione e ai termini, in modo sostanzialmente assimilabile agli atti decisori e definitivi soggetti al termine lungo di impugnazione in difetto di comunicazione o notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.