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Sentenza

Sentenza n. 851/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Ordinanza dipartimentale -OMISSIS- del 27/11/2025 notificata in data 04/12/2025 di presa d’atto della Sentenza n. -OMISSIS- del TAR di Catania e di annullamento parziale delle ordinanze dipartimentali n. -OMISSIS- del 18/09/2024 e n. -OMISSIS- del 21/10/2024;

Giustizia amministrativa202600465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dipartimentale dell’ASP di Messina che, in esecuzione di una precedente sentenza, ha eliminato l’ordine di abbattimento dei bovini ma ha imposto lo svuotamento dello stabilimento mediante macellazione ordinaria o alienazione degli animali ad altri stabilimenti autorizzati, confermando il blocco ufficiale e la revoca del codice aziendale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo: violazione o elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR, sostenendo che lo svuotamento dell’allevamento costituisse un abbattimento surrettizio e producesse il medesimo effetto di cessazione dell’attività; violazione del d.m. 2 maggio 2024, disparità di trattamento e violazione dell’imparzialità rispetto a una diversa ordinanza della stessa ASP; violazione dei principi di effettività, proporzionalità e buon andamento, poiché sarebbero stati imposti la macellazione o la vendita coattiva di animali sani senza una comprovata emergenza sanitaria; violazione dell’art. 138 del regolamento UE 2017/625 e dell’art. 5 d.lgs. 27/2021, per l’asserito carattere sproporzionato e automatico della revoca del codice aziendale in conseguenza della movimentazione illecita, senza valutazione di misure alternative; violazione dell’art. 15 d.lgs. 134/2022, per mancata individuazione dell’origine, dell’entità della non conformità e delle responsabilità dell’operatore. L’ASP ha eccepito l’inammissibilità delle censure già coperte dal giudicato e dal principio del ne bis in idem, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha anzitutto ritenuto ammissibile il cumulo, nello stesso giudizio, della domanda di nullità per elusione del giudicato e della domanda di annullamento per illegittimità, applicando il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a. Ha inoltre riqualificato la censura formalmente proposta come annullamento per violazione o elusione del giudicato quale domanda di nullità, senza incorrere in ultrapetizione, in applicazione del principio iura novit curia. Ha dichiarato inammissibili, per violazione del giudicato e del ne bis in idem, il quarto e il quinto motivo e la parte del terzo motivo relativa alla proporzionalità della revoca del codice aziendale e al difetto di istruttoria sulla responsabilità della ricorrente: la precedente sentenza aveva già scrutinato, con esito reiettivo, l’istruttoria, la responsabilità per la movimentazione non autorizzata, la qualificazione dell’illecito e la proporzionalità del blocco ufficiale e della revoca della registrazione. Nel merito ha respinto la censura di elusione del giudicato, ritenendo che lo svuotamento non avesse natura ablatoria analoga all’originario abbattimento: esso consentiva l’alienazione dell’azienda o la macellazione ordinaria, mantenendo gli animali nel circuito produttivo e convertendo il compendio in un equivalente pecuniario, senza distruzione del patrimonio zootecnico. Ha ritenuto legittime e proporzionate le misure, poiché la revoca della registrazione rendeva incompatibile il mantenimento degli animali nello stabilimento in assenza dello strumento necessario alla sorveglianza sanitaria; l’art. 138 del regolamento UE 2017/625 consentiva l’adozione di misure concernenti la detenzione degli animali per porre rimedio alla non conformità e impedirne la reiterazione. Ha respinto anche la censura di disparità di trattamento, rilevando che l’ordinanza posta a confronto riguardava una fattispecie diversa e, comunque, confermava l’incompatibilità tra revoca della registrazione e permanenza degli animali nello stabilimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto; le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti sono state sentite.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    è nullo il provvedimento che è «stato adottato in violazione o elusione del giudicato»

    La violazione o elusione del giudicato integra una causa di nullità del provvedimento amministrativo.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    il giudice dell’ottemperanza «dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato»

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza la competenza funzionale sulla nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario

    Consente il cumulo della domanda di nullità per elusione del giudicato con quella di annullamento per illegittimità; in caso di riti diversi si applica il rito ordinario.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    La conversione dell’azione può essere disposta dal giudice dell’ottemperanza per consentire la riassunzione davanti al giudice della cognizione quando i giudici competenti siano diversi.

  • art. 31 c.p.a.

    Il TAR richiama la possibilità di trattare la domanda di nullità come azione impugnatoria, rilevando i diversi termini di proposizione rispetto all’ottemperanza.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, fondando l’applicazione del principio del ne bis in idem nel processo amministrativo.

  • art. 138 regolamento UE 2017/625

    misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi

    Consente all’autorità competente di adottare misure correttive, comprese quelle concernenti la detenzione degli animali, in presenza di non conformità accertate.

  • considerando n. 98 regolamento UE 2016/429

    La registrazione dello stabilimento è funzionale alla sorveglianza, prevenzione, lotta ed eradicazione delle malattie animali trasmissibili.

  • art. 5 d.lgs. 27/2021

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla proporzionalità delle misure amministrative, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché già coperta dal precedente giudicato.

  • art. 15 d.lgs. 134/2022

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all’accertamento dell’origine, dell’entità della non conformità e delle responsabilità dell’operatore; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per ne bis in idem.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato quale fondamento del principio del giudicato e del divieto di nuova decisione sulla medesima controversia.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento del principio del ne bis in idem, applicabile anche al processo amministrativo.

Massime di principio

  • È ammissibile il cumulo, nello stesso giudizio, di una domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato e di una domanda di annullamento per altri vizi di legittimità; quando le azioni sarebbero soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., purché il giudice adito sia competente su entrambe.
  • Il giudice può riqualificare come domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato una domanda formalmente proposta come annullamento, quando la causa petendi e i fatti dedotti restano invariati; tale riqualificazione non integra ultrapetizione ed è espressione del principio iura novit curia.
  • Il principio del ne bis in idem opera nel processo amministrativo anche quando il nuovo giudizio riguardi provvedimenti diversi ma consequenziali, relativi al medesimo rapporto e censurati sulla base di motivi già esaminati e decisi con precedente sentenza passata in giudicato.
  • L’ordine di svuotamento di uno stabilimento zootecnico, mediante alienazione degli animali ad altri operatori o macellazione ordinaria, non elude il giudicato che abbia annullato l’ordine di abbattimento quando consenta la permanenza degli animali nel circuito produttivo o la conversione del compendio in valore economico, senza distruzione del patrimonio aziendale.
  • La revoca della registrazione di uno stabilimento zootecnico può rendere incompatibile il mantenimento degli animali nella disponibilità del precedente titolare, poiché la registrazione costituisce uno strumento indispensabile di sorveglianza sanitaria; le conseguenti misure di trasferimento o macellazione ordinaria possono essere proporzionate alla finalità di prevenire la reiterazione delle non conformità.
  • La precedente sentenza passata in giudicato preclude un nuovo esame dei profili di istruttoria, responsabilità dell’operatore, qualificazione dell’illecito e proporzionalità delle misure quando tali profili siano già stati espressamente scrutinati, anche se dedotti contro un successivo atto consequenziale.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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