Cassazione Civile, Ordinanza n. 01477/2025 del 21/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un avvocato impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, sulla base di un PVC della Guardia di finanza e di indagini bancarie, recuperava a tassazione maggiori redditi IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, valorizzando versamenti su un conto corrente cointestato e fatture passive ritenute indebite. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello del contribuente, annullando parzialmente alcuni rilievi. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente e omessa pronuncia sulla imputazione del 100% degli incassi su conto cointestato; 2) violazione delle norme sulle indagini bancarie per avere attribuito gli incassi al solo contribuente senza considerare il cointestatario; 3) violazione del diritto UE e del diritto di difesa per il prelievo, nei locali dello studio, di faldoni documentali necessari alla difesa; 4) motivazione apparente sulla ritenuta inidoneità della documentazione prodotta e sull'irrogazione di sanzioni oltre il minimo; 5) motivazione apparente e omessa distinzione tra parti del PVC dotate di fede privilegiata e semplici valutazioni/opinioni; 6) motivazione apparente e omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla delega di firma dell'atto impositivo e alla sua reiterazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi fondati su asserita motivazione apparente, osservando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e che la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente e comprensibile. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulle indagini bancarie, richiamando il principio secondo cui, in presenza di operazioni su conti intestati a terzi o cointestati, una volta che il contribuente non fornisca prova contraria rigorosa, le risultanze possono essere utilizzate nell'accertamento induttivo e non grava sull'Ufficio un ulteriore onere probatorio sulla riferibilità delle somme. Le doglianze nuove o non adeguatamente localizzate in atti sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'Agenzia si era costituita solo ai fini dell'eventuale udienza di discussione. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
I motivi che lamentano vizi di motivazione sono scrutinabili solo nei limiti consentiti dal nuovo n. 5, cioè per mancanza assoluta o apparenza della motivazione, non per insufficienza o contraddittorietà.
art. 111 Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; non basta che la parte la ritenga non condivisibile.
La dedotta omessa pronuncia è scrutinabile solo se la questione risulti realmente devoluta e non affrontata; occorre specifica indicazione della questione e degli atti in cui è stata proposta.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per contestare il preteso difetto motivazionale della sentenza di merito.
La sentenza deve contenere una motivazione esistente e intellegibile; nella specie la Corte ha ritenuto rispettato tale requisito.
Richiamato dalla parte ricorrente nella doglianza di omessa pronuncia/motivazione.
Le movimentazioni bancarie possono essere poste a base dell'accertamento; grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria rigorosa.
Le risultanze dei conti correnti, anche cointestati o intestati a terzi, possono essere utilizzate ai fini IVA, con onere del contribuente di giustificarle.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
In presenza di esiti negativi delle giustificazioni richieste, le indagini bancarie possono confluire nell'accertamento induttivo puro.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, localizzandoli nel fascicolo; la mancata localizzazione comporta inammissibilità.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la valutazione delle dichiarazioni e la distinzione tra fatti e valutazioni contenute nel PVC.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Direttiva 2006/112/CE
Richiamata dal ricorrente in relazione alla pretesa lesione difensiva connessa al prelievo della documentazione.
comma 1 quater e comma 1-bis
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti del "minimo costituzionale": non bastano insufficienza, contraddittorietà o mancata confutazione analitica di ogni prova, se la sentenza espone le ragioni della decisione in modo comprensibile.
- L'omessa pronuncia è configurabile solo se la questione risulti effettivamente devoluta al giudice di merito e non sia stata affrontata; il ricorrente deve indicare in modo puntuale dove e quando la questione è stata introdotta nei precedenti gradi.
- In materia di indagini bancarie, quando il contribuente non fornisce prova contraria rigorosa alle movimentazioni contestate, le somme rinvenute su conti correnti possono essere utilizzate dall'Ufficio a fini accertativi e confluiscono nell'accertamento induttivo senza necessità di ulteriori prove sulla riferibilità al contribuente.
- La cointestazione del conto o l'intestazione a terzi non escludono di per sé l'utilizzabilità delle movimentazioni ai fini fiscali: è il contribuente a dover dimostrare in modo specifico la non imponibilità o l'estraneità delle somme.
- In cassazione, la denuncia di violazione di norme processuali o di diritto UE è inammissibile se non è specificamente localizzata la questione nei precedenti gradi di giudizio e non sono indicati gli atti rilevanti su cui la censura si fonda.
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