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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18381/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l’assoggettamento o meno alla Gestione separata INPS di una professionista iscritta all’albo forense, non iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, che aveva svolto attività libero-professionale negli anni 2010. In primo e in secondo grado era stata accolta la domanda della professionista, ritenendosi insussistente l’obbligo contributivo perché i redditi percepiti erano inferiori a euro 5.000, soglia considerata dalla Corte d’appello come indice della natura occasionale dell’attività. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, dell’art. 21, comma 8, l. n. 247/2012 e dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003. L’INPS ha sostenuto che per gli avvocati non iscritti alla cassa forense l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge quando l’attività sia esercitata in modo abituale, mentre il limite reddituale di euro 5.000 rileva solo per il lavoro autonomo occasionale; nel caso concreto la Corte territoriale avrebbe erroneamente dato rilievo decisivo al solo dato reddituale senza verificare l’abitualità dell’attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ritenendo fondata la censura. Ha affermato che, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte del professionista iscritto ad albo e non coperto da cassa di categoria, il criterio decisivo è l’abitualità dell’attività libero-professionale; la soglia reddituale di euro 5.000 è invece rilevante solo per l’attività occasionale e non può essere utilizzata come indice automaticamente decisivo in presenza di attività abituale. Poiché la Corte d’appello aveva fondato la decisione esclusivamente sul reddito inferiore a tale soglia, senza un autonomo accertamento del requisito dell’abitualità, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende automaticamente dal reddito prodotto, ma dalla natura abituale o occasionale dell’attività esercitata.
  • La soglia di euro 5.000 assume rilievo solo per l’attività autonoma occasionale; non può essere elevata a criterio decisivo quando l’attività professionale sia abituale.
  • Nell’accertamento dell’abitualità dell’attività libero-professionale possono essere valorizzati diversi elementi indiziari, come l’iscrizione all’albo, l’apertura della partita IVA e l’organizzazione del lavoro, oltre al dato reddituale, senza che uno solo di essi sia di per sé determinante.
  • È censurabile la decisione di merito che attribuisca valore automaticamente decisivo al solo reddito inferiore a euro 5.000, omettendo di verificare in concreto se l’attività fosse abituale oppure occasionale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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