Cassazione Civile, Ordinanza n. 34437/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 ai fini Ires e Irap nei confronti di una società agricola. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato l'appello della società, ritenendo operante il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di un obbligo di denuncia e applicandolo anche all'Irap. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo l'erroneità dell'estensione del raddoppio dei termini ai reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 in relazione all'Irap; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 per omesso esame dei presupposti dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p. Nel corso del giudizio di legittimità è stata anche sollevata questione di tardività/improcedibilità del ricorso per il tardivo deposito dell'originale, con istanza di rimessione in termini fondata sulla dedotta indisponibilità dell'atto presso l'UNEP di Roma a causa dell'emergenza Covid. La Corte ha però rilevato che tale indisponibilità non era provata, mancando la certificazione riservata al deposito, e che comunque il deposito sarebbe risultato tardivo anche prendendo a riferimento la data indicata dalla ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché l'originale non è stato depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. L'istanza di rimessione in termini è stata respinta per difetto di prova della causa non imputabile del ritardo e, in ogni caso, per tardività anche rispetto alla data alternativa prospettata dalla parte. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per censurare la violazione o falsa applicazione di legge nei primi motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Norma invocata per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base del raddoppio dei termini di accertamento; la controversia verteva sulla sua applicabilità anche all'Irap e sulla necessità dei presupposti collegati all'obbligo di denuncia.
Richiamato come fonte dei reati tributari rilevanti ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
Richiamato in relazione ai presupposti dell'obbligo di denuncia che legittimerebbe il raddoppio dei termini.
Richiamato per individuare il termine ultimo per proporre ricorso.
Applicato per la proroga al giorno successivo quando la scadenza cade di domenica.
Norma che prevede il termine di venti giorni per il deposito dell'originale del ricorso per cassazione, la cui inosservanza comporta improcedibilità.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
Richiamato quale base della rimessione in termini in caso di ritardo non imputabile alla parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione oltre il termine di venti giorni dalla notificazione determina l'improcedibilità del ricorso ed è rilevabile d'ufficio, anche se la controparte non lo eccepisce.
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. può evitare l'improcedibilità solo se il ritardo nel deposito sia dipeso da causa non imputabile alla parte e tale impedimento sia allegato e provato tempestivamente.
- Chi invoca un impedimento al deposito per fatto dell'ufficio deve fornire prova dell'effettiva indisponibilità dell'atto; la mera allegazione o la riserva di produrre successiva certificazione non basta.
- Ai fini del computo dei termini processuali, quando la scadenza cade di domenica il termine si proroga al primo giorno seguente non festivo.
- In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione, il soccombente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
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