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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32218/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa per contributi previdenziali dovuti in relazione all’accertata esistenza, a bordo di un natante da pesca, di rapporti di lavoro subordinato qualificati come capo barca e motorista in capo a due soggetti. Il proprietario del natante aveva proposto opposizione alla cartella, respinta in primo grado e poi confermata in appello. La Corte territoriale ha ritenuto decisive le annotazioni del ruolo di equipaggio, attribuendo loro efficacia di prova legale ex art. 178 cod. nav., e ha inoltre osservato che, data la tipologia dell’imbarcazione, il contratto di arruolamento poteva anche essere verbale ex art. 330 cod. nav. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 416, comma 3, e 115 c.p.c. per avere la Corte applicato impropriamente il principio di non contestazione; 2) violazione dell’art. 178 cod. nav. e dell’art. 2700 c.c., sostenendo che la fede privilegiata del ruolino riguardasse solo l’estrinseco dell’atto e non la veridicità delle dichiarazioni contenute; 3) violazione degli artt. 115, 132 c.p.c., 2697 e 1362 c.c., per aver desunto dal ruolino la prova del rapporto di lavoro subordinato e per un preteso contrasto motivazionale; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per aver valorizzato il ruolino nonostante documenti e dichiarazioni di segno contrario, secondo cui i due soggetti lavoravano altrove e non alle sue dipendenze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la Corte d’Appello non aveva fatto applicazione in senso tecnico del principio di non contestazione, ma aveva valorizzato, ai fini probatori, il comportamento processuale del ricorrente che non aveva sin dall’atto introduttivo fornito una specifica spiegazione alternativa delle annotazioni del ruolino di equipaggio. Ha inoltre ribadito l’orientamento secondo cui le annotazioni del ruolo di equipaggio, essendo effettuate dall’autorità marittima, hanno efficacia di prova legale ex art. 178 cod. nav., dimostrando l’esistenza del contratto di arruolamento; nel caso concreto, pur ammettendosi che la forma scritta non fosse necessaria, il ruolino provava quantomeno l’imbarco con quelle qualifiche. La Corte ha ritenuto plausibile e non illogico l’apprezzamento di merito della Corte territoriale, che aveva attribuito a tali annotazioni, nel contesto istruttorio complessivo, valore indiziario della subordinazione e aveva motivatamente disatteso le dichiarazioni dei soggetti interessati. Sono state quindi poste le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per censurare la pretesa applicazione del principio di non contestazione; la Corte esclude che vi sia stata una non contestazione in senso tecnico.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare la valutazione probatoria; la Corte osserva che non vi è stata acquisizione automatica di fatti per effetto della non contestazione.

  • art. 116, comma 2, u.p., c.p.c.

    Usato dalla Corte d’appello per valorizzare il comportamento processuale della parte ai fini della credibilità del quadro probatorio.

  • art. 178 cod. nav.

    Le annotazioni del ruolo di equipaggio, eseguite dall’autorità marittima, hanno efficacia di prova legale.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per delimitare la fede privilegiata dell’atto pubblico; il ricorrente sostiene che non copra la veridicità delle dichiarazioni di terzi contenute nel ruolino.

  • art. 330 cod. nav.

    Per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate il contratto di arruolamento può essere verbale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per dedotta contraddittorietà motivazionale; la Corte reputa la motivazione complessivamente non illogica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte ritiene che la critica miri solo a una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non ravvisa errori ermeneutici decisivi, trattandosi di apprezzamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per contestare la valutazione delle prove documentali e testimoniali; la Corte ritiene non sindacabile in cassazione la valutazione di merito non implausibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dall’ente previdenziale per il recupero di contributi dovuti in relazione a lavoratori imbarcati, le annotazioni del ruolo di equipaggio, essendo formate dall’autorità marittima, fanno piena prova nei limiti del loro contenuto documentale e consentono di fondare la pretesa contributiva in assenza di una specifica e tempestiva spiegazione alternativa.
  • La censura di violazione del principio di non contestazione non è fondata quando il giudice di merito non attribuisca a tale principio effetti acquisitivi in senso tecnico, ma si limiti a valorizzare il comportamento processuale della parte quale elemento di corroborazione del quadro probatorio complessivo.
  • La fede privilegiata del ruolino di equipaggio non impedisce al giudice di trarre, dal documento letto nel contesto istruttorio complessivo, un ragionamento presuntivo sulla natura subordinata del rapporto, purché la motivazione sia plausibile e non illogica.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio quando la decisione impugnata si fondi su argomentazioni di merito non implausibili e adeguatamente motivate.
  • La contestazione della pretesa contributiva basata su un ruolo di equipaggio richiede, sin dall’atto introduttivo, una puntuale allegazione del diverso titolo giustificativo delle annotazioni e delle ragioni per cui esse non corrisponderebbero a rapporti di lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

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