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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 692 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

IMPOSTE E TASSE IN GENERE - Contenzioso tributario in genere Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Proposizione di una nuova difesa del contribuente -estraneità all'originaria "causa petendi" - Motivo aggiunto - Nuova domanda - Conseguenze - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e altre imposte per il 2007, contestando l'asserita irregolarità della notificazione, la validità della delega e della rappresentanza del funzionario firmatario, l'esistenza del maggior reddito accertato e l'utilizzo dei movimenti bancari come presunzioni di ricavi. In appello ha inoltre sollevato, per la prima volta, l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza del funzionario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'assenza della relata di notifica sull'atto notificato a mezzo posta costituisse una mera irregolarità e non determinasse l'inesistenza della notificazione. L'eccezione sul difetto di rappresentanza è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992; in ogni caso, il firmatario risultava essere il Direttore provinciale dell'Ufficio. Sono state confermate anche la legittimità e la sufficienza dell'accertamento fondato sulle indagini bancarie e sugli ulteriori elementi patrimoniali, non adeguatamente contestati dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha ottenuto la condanna alle spese del grado, liquidate in euro 9.129,60 oltre accessori, nonché il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame concerne le eccezioni in senso stretto.

    In appello sono inammissibili le nuove eccezioni relative a vizi di invalidità dell'atto tributario o a fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale. Il divieto non riguarda le mere difese e le contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa, che possono essere dedotte anche in appello.

  • Art. 3 della legge n. 890/1982

    La mancata apposizione della relazione di notificazione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario.

    L'assenza della relata sulla copia notificata a mezzo posta non comporta l'inesistenza della notificazione, ma integra una mera irregolarità non invocabile dal destinatario quando l'adempimento non è previsto nel suo interesse.

  • Art. 32 del d.P.R. n. 600/1973

    Presunzioni derivanti dai dati e dalle notizie acquisiti mediante indagini bancarie.

    Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per fondare l'accertamento, salva la prova contraria del contribuente. La sentenza considera superata la questione relativa ai prelevamenti dei lavoratori autonomi perché l'accertamento era sostenuto anche da ulteriori elementi oggettivi.

  • Art. 51 del d.P.R. n. 633/1972

    Poteri dell'Amministrazione finanziaria nelle indagini bancarie ai fini IVA.

    L'Ufficio può utilizzare le risultanze dei conti correnti, anche formalmente intestati a terzi, quando vi siano elementi per ritenere che siano collegati all'attività del contribuente.

  • Art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992

    La disposizione è stata applicata per la liquidazione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, secondo il valore della controversia e i parametri professionali.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, il soccombente è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014

    La declaratoria di incostituzionalità relativa alla presunzione dei prelevamenti dei lavoratori autonomi non impedisce l'utilizzo delle indagini bancarie quando l'accertamento sia fondato anche su altri elementi e su una motivazione complessiva.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le eccezioni in senso stretto devono essere formulate già nel ricorso introduttivo; introdurle per la prima volta in appello comporta, di regola, l'inammissibilità, anche se il giudice di primo grado le abbia esaminate.
  • Le mere difese e le contestazioni degli elementi costitutivi della pretesa fiscale sono invece distinguibili dalle eccezioni nuove e possono generalmente essere sviluppate anche in appello.
  • L'assenza della relata di notifica sulla copia di un atto notificato a mezzo posta non determina automaticamente l'inesistenza della notificazione: occorre verificare se si tratti soltanto di una irregolarità priva di concreto pregiudizio.
  • Le indagini bancarie possono sostenere l'accertamento tributario quando siano accompagnate da elementi oggettivi, quali sproporzioni patrimoniali, numerose movimentazioni, fatture insufficienti o operazioni non giustificate.
  • Deleghe bancarie generiche o riferite a conti di terzi possono non essere sufficienti: il contribuente deve collegare concretamente ciascuna movimentazione a una ragione estranea alla propria attività imponibile.
  • In appello non è sufficiente riprodurre le difese svolte in primo grado; occorre confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata e indicare gli specifici errori commessi dal primo giudice.
  • Il rigetto dell'appello tributario comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

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