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Sentenza

Sentenza del 19/07/2025 n. 20217 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva confermato l’annullamento del recupero dell’IVA detratta per il 2008. Con tre motivi contestava: (1) la qualificazione come servizi relativi a beni mobili materiali, anziché consulenza e assistenza tecnica, delle prestazioni fatturate dalla BB Srl per controllo qualità, confezionamento, coordinamento di spedizioni e forniture ortofrutticole e monitoraggio dei residui; sosteneva inoltre che spettasse alla contribuente provare i presupposti della detrazione e della territorialità; (2) l’inerenza dell’IVA sulla riparazione di un’autovettura con targa straniera, di proprietà della contribuente e utilizzata in Italia dal suo rappresentante fiscale; (3) la detraibilità dell’IVA per l’affitto di un locale ad archivio e di locali per convegni e dimostrazioni commerciali, contestando la prova del primo costo e qualificando il secondo come spesa di rappresentanza anziché pubblicitaria. Il Procuratore generale aveva inoltre chiesto la riunione con un altro procedimento fissato per la stessa udienza.

La decisione

La Cassazione ha respinto la richiesta di riunione: essendo le cause fissate per la stessa udienza davanti allo stesso collegio, la trattazione contestuale era sufficiente. Ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi. Sul primo, ha ritenuto che la CTR avesse accertato in fatto, senza che fosse possibile riesaminarlo in Cassazione, che le prestazioni riguardavano beni mobili materiali e non consulenze; la contribuente aveva assolto l’onere probatorio e l’Agenzia chiedeva in realtà una diversa valutazione dei fatti. Sul secondo, il motivo non colpiva la ragione della decisione: l’auto era della società, usata dal rappresentante fiscale nell’attività in Italia, e i costi di manutenzione erano stati accertati come strumentali e inerenti. Sul terzo, le contestazioni miravano a una nuova valutazione delle prove; la mancata registrazione del contratto del locale ad archivio non era stata ritenuta decisiva e la qualificazione dell’affitto dei locali per dimostrazioni commerciali non poteva essere rivista in questa sede. È quindi rimasta ferma la decisione favorevole alla contribuente e il recupero IVA è stato escluso. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di Cassazione: 7.600 euro per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, 200 euro di esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo applicabile ratione temporis

    Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero.

    È la regola generale di territorialità delle prestazioni di servizi applicabile al periodo d’imposta in esame, salvo le deroghe previste dal comma 4.

  • Art. 7, comma 4, lettera b), del D.P.R. n. 633/1972, nel testo applicabile ratione temporis

    Le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso.

    Per i servizi concretamente riferiti a beni mobili materiali conta il luogo in cui sono eseguiti. La Corte ha confermato che controllo della qualità della merce, confezionamento, coordinamento delle spedizioni e monitoraggio dei residui, secondo l’accertamento di merito, rientravano in questa categoria.

  • Art. 7, comma 4, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972, nel testo applicabile ratione temporis

    Le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all’estero, a meno che non siano utilizzate fuori della Comunità economica europea.

    Per consulenza e assistenza tecnica o legale il criterio è, in linea generale, il luogo del committente o della sua stabile organizzazione. La qualificazione dipende dalla natura concreta del servizio: non basta che l’attività abbia una generica utilità organizzativa per farla rientrare nella consulenza.

  • Art. 2697 c.c.

    La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.

    La censura per violazione dell’onere della prova è fondata solo se il giudice ha assegnato l’onere alla parte sbagliata; non consente di contestare in Cassazione la valutazione delle prove o l’accertamento dei fatti.

  • Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972

    I costi per l’utilizzo a tal fine del capannone e per la manutenzione dei macchinari di sua proprietà, concessi in comodato all’impresa che svolge per il comodante l’attività di produzione, sono deducibili, ai sensi dell’art. 75 (ora art. 109), comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente detraibilità della relativa IVA ex art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di spese che si inseriscono nel suo programma economico e devono, quindi, ritenersi inerenti la sua attività produttiva in quanto ad essa strumentali.

    L’IVA è detraibile per i costi che, pur non riguardando direttamente un bene venduto, sono strumentali all’attività economica del soggetto passivo e si inseriscono nel suo programma d’impresa. Applicando il principio, la Corte ha confermato l’inerenza dei costi dell’auto della contribuente utilizzata dal rappresentante fiscale nell’attività in Italia.

  • Art. 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE

    Esso osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest’ultimo viene negata la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica.

    La detrazione non può essere negata per il solo fatto che un bene aziendale sia messo a disposizione di un terzo, se ciò è necessario per l’attività economica del soggetto passivo e il costo è incorporato negli elementi economici delle sue operazioni. La Corte richiama tale criterio a sostegno della detrazione dei costi del bene strumentale.

  • Art. 151 disp. att. c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l’obbligo della riunione previsto dall’art. 151 disp. att. cod. proc. civ., possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice di più cause riunibili.

    Nel giudizio di legittimità la trattazione congiunta nella stessa udienza davanti allo stesso collegio può realizzare le finalità della riunione; se tale simultaneità è già assicurata, la riunione formale può non essere necessaria.

Massime di principio

  • Per stabilire la territorialità IVA delle prestazioni rese a un committente estero, occorre prima qualificare il servizio in base al suo contenuto concreto: per i servizi relativi a beni mobili materiali rileva il luogo di esecuzione; per consulenza e assistenza tecnica o legale rileva, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, il luogo del committente o della sua stabile organizzazione.
  • Chi invoca il regime derogatorio di territorialità deve provare i fatti che ne giustificano l’applicazione. Tuttavia, una volta che il giudice di merito abbia accertato sulla base degli elementi disponibili la natura delle prestazioni, non è possibile ottenere in Cassazione una nuova valutazione delle fatture e delle prove presentando la contestazione come violazione di legge.
  • Un costo relativo a un bene intestato al contribuente può essere inerente e dare diritto alla detrazione anche se il bene è utilizzato da un rappresentante o da un terzo, quando il suo impiego è funzionale all’attività economica del contribuente e risulta strumentale a essa.
  • Nel giudizio di Cassazione la censura deve confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata. Se la sentenza si fonda sull’accertamento che il costo era inerente e strumentale, contestare soltanto la titolarità formale del bene o altri elementi non decisivi rende il motivo inammissibile.
  • La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla finalità prevalente: sono pubblicitarie quelle dirette soprattutto a promuovere prodotti, marchi, servizi o l’attività; sono di rappresentanza quelle rivolte principalmente a migliorare prestigio e immagine dell’impresa o a favorirne lo sviluppo. La qualificazione concreta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
  • La mancanza di registrazione di un contratto non comporta automaticamente, nel giudizio qui deciso, l’indetraibilità dell’IVA: occorre considerare la ragione della contestazione e gli accertamenti compiuti dal giudice di merito, senza confondere il requisito documentale con quello dell’inerenza.

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