Sentenza del 20/07/2025 n. 20301 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento per il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse relativa agli anni 2015 e 2016 e il diniego della rateizzazione, perché la fideiussione già prestata dalla concessionaria non era stata adeguata e non copriva integralmente il debito per tutta la durata del piano. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Roma e dell’appello da parte della CGT di secondo grado del Lazio, Tierre ha proposto quattro motivi in Cassazione: 1) motivazione illogica, anche per l’erroneo riferimento normativo della sentenza d’appello; 2) violazione delle norme sulla rateizzazione e della gerarchia delle fonti, sostenendo che non esistesse un obbligo di prorogare o adeguare la garanzia; 3) violazione delle norme sulla rateizzazione e del principio di uguaglianza, contestando il potere dell’Amministrazione di subordinare il beneficio alla garanzia e denunciando un trattamento discriminatorio; 4) illegittima liquidazione delle spese d’appello in favore di ADM, difesa da propri funzionari.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il richiamo normativo errato della CGT2 è stato considerato un riconoscibile lapsus calami e non ha compromesso la logica della decisione. Il secondo motivo è inammissibile, quanto alla disciplina convenzionale, perché la ricorrente non ne aveva trascritto le parti rilevanti; la questione è stata comunque risolta sulla base della disciplina legislativa. Il secondo e il terzo motivo sono complessivamente respinti: l’eliminazione dell’obbligo generale di garanzia per la rateizzazione dei debiti fiscali non elimina l’obbligo specifico del concessionario di mantenere una fideiussione capiente, adeguandola se necessario, anche durante la rateizzazione. È quindi legittimo subordinare il beneficio all’adeguatezza della garanzia. Il quarto motivo è infondato: alla parte pubblica vittoriosa, anche se assistita da propri funzionari o dipendenti, spettano le spese liquidate secondo i parametri professionali applicabili, con la riduzione prevista. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate integralmente per la sostanziale novità della questione. È stato inoltre dichiarato sussistente, ove dovuto, il presupposto per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione non sussiste per un errore materiale riconoscibile nel riferimento normativo, se il ragionamento logico-giuridico che sostiene la decisione resta comprensibile e integro.
Art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
La modifica che ha eliminato, per la generalità dei contribuenti, la garanzia aggiuntiva richiesta per la rateizzazione non ha rimosso l’obbligo specifico del concessionario di scommesse di mantenere una garanzia fideiussoria capiente per il debito tributario.
Art. 24, commi 1, 2, 4, 6 e 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
La disposizione specifica in materia di imposte sulle scommesse non è derogata dalla generale previsione in materia di rateizzazione del debito, atteso che, nel sistema delle imposte sul gioco, la fideiussione svolge un ruolo centrale ed è richiesta in via generale, non già ai soli fini della rateizzazione del debito.
Per i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse, la garanzia assicura il corretto versamento dell’imposta ed è necessaria indipendentemente dal fatto che il debito venga rateizzato. Se la fideiussione esistente non copre il debito rateizzato per l’intera durata del piano, il concessionario deve adeguarla.
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
La ratio della sua previsione, infatti, è quella di assicurare la correttezza ed esaustività dell'entrata fiscale, attraverso la corrispondenza tra l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi da corse dei cavalli ed eventi non sportivi, liquidata ai sensi del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, ed i corrispondenti versamenti effettuati dal concessionario abilitato alla raccolta dei giochi.
La disciplina dell’imposta unica sulle scommesse è diretta a garantire la corrispondenza tra l’imposta liquidata e i versamenti del concessionario; la fideiussione capiente costituisce uno strumento di tutela dell’entrata fiscale.
La parte pubblica vittoriosa, anche quando sia difesa in giudizio da propri funzionari o dipendenti, può ottenere la liquidazione delle spese secondo la tariffa o i parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione prevista dalla giurisprudenza richiamata.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228
Quando il ricorso è rigettato, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.
Massime di principio
- La soppressione di una garanzia generale prevista per la rateizzazione dei debiti tributari non elimina automaticamente le garanzie specifiche imposte a categorie soggette a una disciplina settoriale, come i concessionari di giochi e scommesse.
- Per il concessionario di scommesse la fideiussione tutela l’intero rapporto concessorio e l’entrata fiscale, non soltanto l’adempimento delle rate. Se la garanzia già prestata diventa incapiente rispetto al debito rateizzato, può essere richiesto il suo adeguamento per coprire l’intero piano.
- Chi invoca una disciplina convenzionale a fondamento del ricorso deve riportarne o riprodurne le disposizioni rilevanti in modo specifico: il mero richiamo alla convenzione può rendere la censura inammissibile.
- Un errore materiale riconoscibile nella citazione di una norma non determina automaticamente la nullità della motivazione, se dal contesto è identificabile il riferimento corretto e la decisione resta sorretta da un ragionamento coerente.
- La parte pubblica che vince la causa può ottenere la liquidazione delle spese anche se assistita da propri funzionari o dipendenti, secondo i parametri professionali applicabili e le riduzioni previste.
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