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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5917/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

A seguito di verifica per l'anno 2002 l'Agenzia contestava una indebita compensazione per € 19.008,00 disconoscendo il credito vantato dalla società quale agevolazione per investimento ex d.l. n. 138/2002. Il disconoscimento è stato motivato dalla mancata presentazione del modello CTS e della preventiva istanza di autorizzazione al centro operativo di Pescara, nonché dall'uso di una compensazione di € 814,00 in periodo di sospensione (13/11/2002 - 10/04/2003). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, la CTR lo aveva invece riformato; in Cassazione la società ha proposto quattro motivi attestando: 1) violazione dell'onere della prova e mancata necessità di produzione del p.v.c. notificato; 2) vizio per ammissione del p.v.c. solo in grado d'appello (art. 58 d.lgs. 546/92); 3) prova dell'avvio dell'investimento anteriore all'introduzione degli obblighi del d.l. 138/2002 (3/7/2002); 4) censura sulla condanna alle spese nonostante la fondatezza del ricorso. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente la documentazione, rilevando l'equipollenza tra produzione del p.v.c. e richiamo ob relationem quando il verbale era già stato notificato, che la produzione in appello è ammessa ai sensi dell'art. 58 e che non vi era prova certa dell'avvio dell'investimento anteriore al 3/7/2002, anche alla luce del contratto di leasing del 29/10/2002 e della regola che, nel leasing, l'investimento si considera avviato alla consegna del bene.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato la riforma operata dalla CTR e l'esclusione del credito e delle compensazioni contestate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 2.500,00, oltre spese, e resta impregiudicata l'applicazione dell'eventuale contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione dell'onere della prova e alle regole sulla motivazione; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sul punto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiesto in tema di onere della prova: la Corte ha confermato che il contribuente doveva provare l'antecedenza dell'investimento rispetto all'obbligo di istanza, e che tale prova non è stata fornita in modo certo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/92

    Richiamato come norma procedurale generale sulle formalità processuali; utilizzato nel contestare il rispetto degli oneri probatori e formali.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/92

    Consente la produzione di documenti in appello qualora il giudice li ritenga necessari: la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione del p.v.c. in appello e ha poi precisato che la decisione sarebbe rimasta invariata anche a prescindere dalla produzione, in ragione del richiamo ob relationem.

  • art. 8 l. n. 388/2000

    Evocata in relazione alle norme agevolative e al regime degli incentivi; la Corte non ha ritenuto che la ricorrente avesse fornito prova sufficiente del rispetto dei relativi requisiti temporali.

  • art. 10 d.l. n. 138/2002

    Norma che contiene le disposizioni agevolative in tema di investimenti: la mancata osservanza delle formalità previste dal d.l. (istanza preventiva al centro operativo) ha giustificato il disconoscimento del credito.

  • art. 2704 c.c.

    Riferita alla data certa dei documenti: la Corte osserva che non è sempre necessaria la data certa per valutare l'avvio dell'investimento, ma che il giudice del merito deve comunque verificare la consistenza probatoria delle date allegate; qui la prova è risultata insufficiente.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel motivo sulle spese processuali; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e ha confermato la condanna alle spese in favore della resistente.

  • art. 24 Cost.

    Invocato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio in diritto tributario; la Corte non ha ravvisato violazione costituzionale nei comportamenti processuali censurati.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Norma richiamata in relazione all'eventuale obbligo di versare un contributo unificato aggiuntivo; la Corte lascia aperta l'applicazione di tale contributo se dovuto, in favore dell'Erario.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Modifica normativa richiamata in connessione con l'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002; indicata per la quantificazione/obbligo del contributo unificato addizionale.

  • Cass. n. 407/2015 e Cass. n. 8089/2017 (giurisprudenza)

    Precedenti interpretativi utilizzati dalla Corte: la prima per l'equipollenza tra produzione e richiamo ob relationem di atti già conosciuti dal contribuente; la seconda per individuare il momento di avvio dell'investimento nel leasing (consegna del bene).

Massime di principio

  • Se un atto amministrativo (es. p.v.c.) è stato notificato al contribuente, il suo richiamo nell'atto impositivo può essere considerato equivalente alla sua produzione processuale (richiamo ob relationem), e la mancata produzione non sempre è rilevante se il contenuto era già noto al contribuente.
  • La produzione di documenti in grado d'appello è ammessa ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/92 quando il giudice la ritenga necessaria; tuttavia l'ammissione non rileva se il documento non incide sull'esito decisorio già fondato su elementi noti.
  • L'onere di provare la sussistenza e la data di un investimento agevolabile grava sul contribuente: è necessario fornire elementi probatori convincenti e, in mancanza di data certa, il giudice del merito valuta la credibilità delle date e dei documenti.
  • Nel caso di operazioni in leasing, l'avvio dell'investimento si identifica con la consegna del bene all'utilizzatore e non con la sola stipula del contratto; l'assenza della prova della consegna può comportare il rigetto del beneficio.
  • La compensazione di crediti è vietata nei periodi di sospensione previsti dalla normativa; eventuali importi compensati in tali periodi possono essere recuperati dall'Amministrazione.
  • La soccombenza in Cassazione comporta normalmente condanna alle spese del giudizio di cassazione e possibile applicazione di contributi unificati addizionali secondo la normativa vigente.

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