Cassazione Civile, Sentenza n. 5917/2025 del 05/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
A seguito di verifica per l'anno 2002 l'Agenzia contestava una indebita compensazione per € 19.008,00 disconoscendo il credito vantato dalla società quale agevolazione per investimento ex d.l. n. 138/2002. Il disconoscimento è stato motivato dalla mancata presentazione del modello CTS e della preventiva istanza di autorizzazione al centro operativo di Pescara, nonché dall'uso di una compensazione di € 814,00 in periodo di sospensione (13/11/2002 - 10/04/2003). In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, la CTR lo aveva invece riformato; in Cassazione la società ha proposto quattro motivi attestando: 1) violazione dell'onere della prova e mancata necessità di produzione del p.v.c. notificato; 2) vizio per ammissione del p.v.c. solo in grado d'appello (art. 58 d.lgs. 546/92); 3) prova dell'avvio dell'investimento anteriore all'introduzione degli obblighi del d.l. 138/2002 (3/7/2002); 4) censura sulla condanna alle spese nonostante la fondatezza del ricorso. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato correttamente la documentazione, rilevando l'equipollenza tra produzione del p.v.c. e richiamo ob relationem quando il verbale era già stato notificato, che la produzione in appello è ammessa ai sensi dell'art. 58 e che non vi era prova certa dell'avvio dell'investimento anteriore al 3/7/2002, anche alla luce del contratto di leasing del 29/10/2002 e della regola che, nel leasing, l'investimento si considera avviato alla consegna del bene.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato la riforma operata dalla CTR e l'esclusione del credito e delle compensazioni contestate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 2.500,00, oltre spese, e resta impregiudicata l'applicazione dell'eventuale contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamati in relazione alla valutazione dell'onere della prova e alle regole sulla motivazione; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sul punto.
Richiesto in tema di onere della prova: la Corte ha confermato che il contribuente doveva provare l'antecedenza dell'investimento rispetto all'obbligo di istanza, e che tale prova non è stata fornita in modo certo.
Richiamato come norma procedurale generale sulle formalità processuali; utilizzato nel contestare il rispetto degli oneri probatori e formali.
Consente la produzione di documenti in appello qualora il giudice li ritenga necessari: la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione del p.v.c. in appello e ha poi precisato che la decisione sarebbe rimasta invariata anche a prescindere dalla produzione, in ragione del richiamo ob relationem.
Evocata in relazione alle norme agevolative e al regime degli incentivi; la Corte non ha ritenuto che la ricorrente avesse fornito prova sufficiente del rispetto dei relativi requisiti temporali.
Norma che contiene le disposizioni agevolative in tema di investimenti: la mancata osservanza delle formalità previste dal d.l. (istanza preventiva al centro operativo) ha giustificato il disconoscimento del credito.
Riferita alla data certa dei documenti: la Corte osserva che non è sempre necessaria la data certa per valutare l'avvio dell'investimento, ma che il giudice del merito deve comunque verificare la consistenza probatoria delle date allegate; qui la prova è risultata insufficiente.
Richiamati nel motivo sulle spese processuali; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito e ha confermato la condanna alle spese in favore della resistente.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio in diritto tributario; la Corte non ha ravvisato violazione costituzionale nei comportamenti processuali censurati.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Norma richiamata in relazione all'eventuale obbligo di versare un contributo unificato aggiuntivo; la Corte lascia aperta l'applicazione di tale contributo se dovuto, in favore dell'Erario.
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Modifica normativa richiamata in connessione con l'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002; indicata per la quantificazione/obbligo del contributo unificato addizionale.
Cass. n. 407/2015 e Cass. n. 8089/2017 (giurisprudenza)
Precedenti interpretativi utilizzati dalla Corte: la prima per l'equipollenza tra produzione e richiamo ob relationem di atti già conosciuti dal contribuente; la seconda per individuare il momento di avvio dell'investimento nel leasing (consegna del bene).
Massime di principio
- Se un atto amministrativo (es. p.v.c.) è stato notificato al contribuente, il suo richiamo nell'atto impositivo può essere considerato equivalente alla sua produzione processuale (richiamo ob relationem), e la mancata produzione non sempre è rilevante se il contenuto era già noto al contribuente.
- La produzione di documenti in grado d'appello è ammessa ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/92 quando il giudice la ritenga necessaria; tuttavia l'ammissione non rileva se il documento non incide sull'esito decisorio già fondato su elementi noti.
- L'onere di provare la sussistenza e la data di un investimento agevolabile grava sul contribuente: è necessario fornire elementi probatori convincenti e, in mancanza di data certa, il giudice del merito valuta la credibilità delle date e dei documenti.
- Nel caso di operazioni in leasing, l'avvio dell'investimento si identifica con la consegna del bene all'utilizzatore e non con la sola stipula del contratto; l'assenza della prova della consegna può comportare il rigetto del beneficio.
- La compensazione di crediti è vietata nei periodi di sospensione previsti dalla normativa; eventuali importi compensati in tali periodi possono essere recuperati dall'Amministrazione.
- La soccombenza in Cassazione comporta normalmente condanna alle spese del giudizio di cassazione e possibile applicazione di contributi unificati addizionali secondo la normativa vigente.
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