Sentenza del 11/08/2016 n. 16986 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'atto di contestazione e irrogazione di una sanzione IVA di Euro 16.086,25, sostenendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato le prove relative al transito della merce presso il deposito, che fosse stata applicata una disposizione sanzionatoria errata e, soprattutto, che l'IVA fosse stata comunque assolta mediante autofatturazione e registrazione contabile secondo il meccanismo dell'inversione contabile previsto per i depositi IVA. La controversia riguardava merce extracomunitaria consegnata direttamente ai destinatari senza effettiva introduzione fisica nel deposito, con conseguente uso solo virtuale del regime sospensivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, rispettivamente per carenza di autosufficienza e di decisività delle prove richiamate, nonché per inadeguata corrispondenza con la decisione impugnata. Ha invece accolto il terzo motivo, stabilendo che, pur essendo necessaria in linea generale l'introduzione fisica della merce nel deposito IVA, l'Amministrazione non può pretendere nuovamente l'IVA all'importazione quando il tributo sia già stato assolto, anche tardivamente, mediante autofatturazione e registrazione nei registri IVA. La violazione resta formale, ma può essere sanzionata solo nel rispetto del principio di proporzionalità. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per verificare l'effettivo assolvimento dell'IVA e la proporzionalità delle sanzioni, oltre che per liquidare le spese.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis
La base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni.
La norma disciplina il regime dei depositi IVA, consentendo il differimento dell'assolvimento dell'IVA fino all'estrazione dei beni. Per le merci non comunitarie destinate a essere immesse in libera pratica, è normalmente richiesta l'effettiva introduzione fisica nel deposito.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
È la norma generale applicabile alle violazioni relative all'omesso o ritardato versamento dell'IVA all'importazione, in assenza di una specifica disciplina sanzionatoria. Tuttavia, la sanzione deve essere disapplicata o ridotta quando, per la sua entità e rigidità, risulti sproporzionata rispetto a una violazione meramente formale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, comma 1
Richiama le disposizioni doganali in materia di IVA all'importazione e costituiva, secondo l'Amministrazione, il fondamento della sanzione contestata.
D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 5-bis, come modificato dal D.L. n. 179 del 2012
La previsione interpretativa amplia il concetto di introduzione negli spazi limitrofi al deposito IVA, ma soltanto per determinate prestazioni di servizi relative a beni custoditi nel deposito; non elimina, per le merci non comunitarie immEsse in libera pratica, la necessità dell'introduzione fisica.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 16, par. 1
Secondo la CGUE, non contrasta con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che richieda l'introduzione fisica della merce nel deposito fiscale per beneficiare dell'esenzione o del differimento dell'IVA all'importazione.
Principio di neutralità dell'IVA, come interpretato dalla CGUE nella causa C-272/13
È contrario al diritto dell'Unione richiedere nuovamente l'IVA all'importazione quando la stessa imposta sia già stata regolarizzata mediante inversione contabile, autofatturazione e registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite.
Art. 267 TFUE
Le sentenze interpretative della CGUE vincolano i giudici nazionali nelle controversie omogenee e devono essere applicate anche d'ufficio per evitare contrasti tra diritto interno e diritto dell'Unione.
Massime di principio
- L'effettiva introduzione fisica della merce nel deposito IVA è normalmente una condizione sostanziale per usufruire del differimento dell'IVA all'importazione; il semplice transito o la consegna diretta al destinatario non sono sufficienti.
- L'assenza di introduzione fisica può costituire una violazione formale quando l'IVA sia stata comunque assolta tramite autofatturazione, inversione contabile e corretta registrazione contabile.
- In presenza di un effettivo assolvimento dell'imposta, l'Amministrazione non può riscuotere una seconda volta la medesima IVA, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell'imposta.
- La violazione formale può comunque essere sanzionata, ma la sanzione deve essere proporzionata alla gravità concreta della condotta e non può trasformarsi in una duplicazione sostanziale dell'imposta.
- Nel giudizio di rinvio occorre documentare puntualmente l'avvenuta autofatturazione, la registrazione nei registri IVA, la tempestività o tardività degli adempimenti e l'assenza di un danno erariale effettivo.
- Le censure in cassazione devono essere autosufficienti: chi invoca dichiarazioni o documenti deve indicare quando e come siano stati prodotti e discussi nei precedenti gradi di giudizio, oltre a spiegarne la concreta decisività.
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