Cassazione Civile, Ordinanza n. 12667/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore locale)
La controversia
La controversia nasce da dieci articoli pubblicati su un quotidiano e su un settimanale tra il 2006 e il 2009, ritenuti diffamatori da un ex sindaco, perché avrebbero lasciato intendere che egli avesse gestito in modo clientelare le pratiche relative ai contributi statali per la ristrutturazione di immobili danneggiati dal sisma del 1984 e che avesse approfittato personalmente di tali contributi acquistando un immobile poi inserito nelle liste dei beni finanziabili, ottenendo un contributo superiore al prezzo di acquisto. Il Tribunale aveva reputato diffamatori due articoli e condannato il giornalista al risarcimento; la Corte d’appello ha escluso la lesività del primo articolo (4 luglio 2008) e ha confermato il carattere diffamatorio del secondo (28 febbraio 2009), riducendo il risarcimento. Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione/omessa pronuncia sulla censura svolta in appello contro la decisione di primo grado; (ii) erronea applicazione delle norme sulla diffamazione a mezzo stampa, sul diritto di cronaca e critica, sulle prove e sull’omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male valutato la prova, omesso di verificare i presupposti dell’esimente e trascurato il tema dell’identificabilità della persona asseritamente diffamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura di omessa pronuncia perché il ricorrente non aveva riportato nel ricorso, nei loro esatti termini, il motivo di appello asseritamente trascurato, impedendo il controllo di autosufficienza. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la critica alla motivazione, chiarendo che la Corte d’appello non aveva affermato la verità della notizia del primo articolo e la falsità del secondo, ma aveva distinto tra l’inidoneità del primo a identificare l’ex sindaco come autore dell’illecito fuori dal ristretto ambiente comunale e la piena riconducibilità del secondo all’interessato, con conseguente lesione della reputazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito, mentre gli accertamenti sulla ricostruzione dei fatti, sul contenuto degli scritti, sulla loro valenza lesiva e sulla sussistenza delle esimenti del diritto di cronaca e di critica spettano al giudice di merito; inoltre, non era configurabile l’omesso esame di un fatto decisivo né la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. come prospettata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’intimato, ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La deduzione del vizio motivazionale non può eludere i requisiti di specificità richiesti per censurare l’omessa pronuncia.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente sul piano della motivazione, senza che la censura sia stata accolta.
L’omessa pronuncia è censurabile solo se il motivo o l’eccezione siano stati ritualmente dedotti e trascritti nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Non consente una nuova valutazione del merito mascherata da violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato per il vizio processuale di omessa pronuncia e per asserite violazioni delle regole sulla motivazione e sulla prova.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
L’omesso esame deve riguardare un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso, non meri elementi istruttori.
art. 21 Cost.
Invocato a sostegno della libertà di stampa e del diritto di cronaca/critica, ma la sua deduzione non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Norma generale della responsabilità aquiliana richiamata nel contesto del risarcimento del danno da diffamazione.
Richiamato quale possibile esimente del diritto di cronaca e di critica, ma la sua applicazione è rimessa al giudice di merito.
Richiamato in relazione al risarcimento del danno da reato.
Norma incriminatrice della diffamazione, richiamata quale parametro sostanziale della controversia.
Richiamate in tema di responsabilità da stampa e relativo risarcimento.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso il principio dispositivo in senso formale; nel caso concreto la censura è stata ritenuta pretestuosa.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto o disattende il criterio legale di valutazione; non basta contestare il prudente apprezzamento delle prove.
Richiamato per definire il fatto storico la cui omessa considerazione può integrare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
Indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, comporta il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia richiede che il motivo di appello o la domanda/eccezione asseritamente trascurati siano riportati nel ricorso nei loro esatti termini, con specifica indicazione dell’atto processuale in cui sono stati formulati; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- In materia di diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione dei fatti, la valutazione del contenuto degli articoli, l’apprezzamento della loro idoneità lesiva e la verifica della sussistenza del diritto di cronaca o di critica sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata.
- L’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente contestare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la prima richiede un effettivo uso di prove non introdotte o il superamento del principio dispositivo, la seconda ricorre solo se il giudice applica un regime legale di valutazione della prova diverso da quello previsto.
- Nel valutare la diffamazione, la circostanza che una notizia non sia integralmente vera non basta da sola a fondare la responsabilità, se il giudice accerta che, nel concreto contesto comunicativo, il testo non consente di identificare il soggetto offeso; viceversa, quando l’articolo consenta l’immediata riferibilità della condotta all’interessato e attribuisca fatti non veri, la lesione della reputazione è configurabile.
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