Cassazione Civile, Ordinanza n. 01503/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni lavoratori dipendenti, con qualifica di macchinisti, avevano chiesto che nella retribuzione dovuta per il periodo feriale fossero inclusi specifici compensi previsti dalla contrattazione aziendale: l'incentivo per attività di condotta oraria, l'incentivo per attività di riserva e i compensi correlati all'assenza dalla residenza. Il tribunale, e poi la corte d'appello, avevano accolto in parte la domanda, ritenendo tali voci spettanti anche durante le ferie perché collegate alle mansioni e allo status professionale dei lavoratori, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe male applicato l'interpretazione europea delle ferie retribuite e che il d.lgs. 66/2003 sarebbe attuazione di direttive diverse da quella richiamata; (2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e della disciplina collettiva, assumendo che la contrattazione aziendale avesse escluso quelle voci dalla retribuzione feriale; (3) ancora violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, sostenendo che la retribuzione feriale può essere inferiore a quella ordinaria purché non irrisoria e non dissuasiva, e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (4) violazione dell'art. 2948 c.c. in tema di prescrizione, contestando la decorrenza dalla cessazione del rapporto affermata dalla corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando precedenti conformi sulla nozione di retribuzione feriale e sulla vincolatività dell'interpretazione della Corte di giustizia; ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente verificato la natura continuativa e non meramente residuale delle voci escluse e la loro idoneità a incidere in modo dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale perché la questione era già stata chiarita dalla Corte di giustizia e la valutazione concreta spettava al giudice nazionale. Anche il quarto motivo è stato respinto, applicando il principio secondo cui, per i crediti non ancora prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto al computo, nella retribuzione feriale, di alcune indennità e compensi legati alle mansioni e allo status professionale. Ha altresì confermato che, per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione delle ferie deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, per evitare effetti dissuasivi sul godimento delle ferie.
È richiamato come disposizione di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite, interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
art. 36 Cost.
È evocato quale parametro interno sul diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente anche nel periodo feriale.
È richiamato in relazione al diritto del lavoratore alle ferie e alla loro retribuzione.
art. 20.3 contratto aziendale Trenord
È invocato dalla società per sostenere l'esclusione di alcune voci dalla retribuzione feriale, ma la Corte ritiene plausibile e corretta l'interpretazione di merito che le includeva.
art. 54.2 contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012
Le voci di incentivo per attività di condotta oraria e di riserva sono state considerate dal giudice di merito come tipiche della mansione e quindi rilevanti ai fini della retribuzione feriale.
art. 77 contratto aziendale Trenord
I compensi per assenza dalla residenza sono stati ritenuti connessi alla specifica mansione e allo status professionale dei lavoratori.
art. 28, punto 2, lett. c, c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
È richiamato per qualificare come ordinariamente previste le attività di scorta e riserva, cui si collegavano gli incentivi esclusi in ferie.
Per i crediti retributivi non prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione non decorre durante il rapporto ma dalla cessazione dello stesso.
Il termine di prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere, vale a dire, nel caso esaminato, dalla cessazione del rapporto di lavoro.
È richiamato in relazione alle modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012 e al mutamento del regime di stabilità del rapporto di lavoro.
Le modifiche allo Statuto dei lavoratori hanno inciso sulla stabilità del rapporto, con conseguenze sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.
È richiamato insieme alla l. n. 92/2012 nel ragionamento sulla stabilità del rapporto e sulla decorrenza della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel periodo di ferie annuali il lavoratore deve ricevere una retribuzione che, per sostanza economica, sia comparabile a quella ordinaria: devono essere ricomprese le voci pecuniarie strettamente collegate alle mansioni e allo status professionale, quando la loro esclusione possa disincentivare l'esercizio del diritto alle ferie.
- L'interpretazione della nozione di ferie retribuite fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il giudice nazionale e deve orientare anche l'interpretazione delle norme interne e collettive di recepimento.
- La verifica se specifiche indennità debbano essere computate nella retribuzione feriale richiede un accertamento in concreto, riservato al giudice di merito, sulla natura continuativa delle voci e sulla loro idoneità a incidere in modo non meramente residuale sul trattamento economico.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita da precedenti della Corte e resti soltanto da applicare quei principi al caso concreto.
- Per i crediti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, per effetto del venir meno di un regime di stabilità piena e predeterminata del rapporto.
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