Cassazione Civile, Ordinanza n. 22388/2024 del 07/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente era stata destinataria di un avviso di accertamento per gli anni d'imposta 2007 e 2008, fondato su ricostruzione induttiva/sintetica del reddito a partire da elementi reperiti dall'Ufficio. In primo grado il giudice aveva ridotto l'importo accertato; in appello la contribuente aveva impugnato la decisione, mentre l'Ufficio aveva proposto appello incidentale e la CTR aveva integralmente confermato la ripresa a tassazione, ritenendo non provata la minore capacità reddituale della contribuente e non consentita una valutazione equitativa al di fuori dei casi previsti dalla legge. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 23 e 53 Cost., sostenendo l'illegittimità costituzionale del sistema di accertamento sintetico e della presunta violazione della riserva di legge. Con il secondo motivo ha denunciato difetto di motivazione sul rigetto dell'eccezione di insussistenza della violazione tributaria, mirando sostanzialmente a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 ha superato il vaglio di costituzionalità e che la prova contraria del contribuente deve essere rigorosa, riguardare la disponibilità, l'entità e la durata di eventuali ulteriori redditi e non può consistere in mere affermazioni o doglianze di principio; nel caso concreto la contribuente non aveva fornito idonea prova documentale della diversa provenienza delle spese contestate. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità; inoltre ha richiamato i limiti del nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., censurabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Non sono state liquidate spese per l'assenza di sostanziale attività difensiva dell'Agenzia, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
legittima l'accertamento sintetico del reddito; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova contraria rigorosa sulla disponibilità, entità e durata di ulteriori redditi o risorse.
art. 23 Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro della riserva di legge tributaria, ma il motivo è stato respinto perché il sistema di accertamento sintetico è stato ritenuto costituzionalmente legittimo.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ribadito la legittimità del metodo di ricostruzione sintetica in rapporto alla capacità contributiva.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la censura per violazione di legge deve riguardare l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la rivalutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al 'minimo costituzionale'; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale grave.
art. 12 preleggi
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
norma che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
legge di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Corte cost. n. 297/2004
citata per affermare che l'accertamento sintetico ha superato il vaglio di costituzionalità.
Cass. Sez. Un. n. 8053/2014
richiamata per definire i limiti del vizio di motivazione dopo la riforma del 2012.
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente che contesti la ripresa a tassazione deve offrire una prova contraria puntuale e documentata, idonea a dimostrare la concreta disponibilità di ulteriori risorse, la loro entità e la durata del possesso; non sono sufficienti affermazioni generiche o mere allegazioni difensive.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie: la censura di violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della norma astratta, mentre l'erronea valutazione dei fatti resta riservata al giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per semplici carenze di sufficienza o per dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- L'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 è compatibile con i parametri costituzionali richiamati, purché resti garantita al contribuente la possibilità di prova contraria.
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