Cassazione Civile, Ordinanza n. 25020/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario)
La controversia
La controversia trae origine da due decreti ingiuntivi con cui il soggetto intermediario locale ha chiesto alla cooperativa la restituzione di somme erogate a titolo di finanziamento nell'ambito di un programma di sviluppo locale e Patti Territoriali. L'intermediario aveva previamente adottato due provvedimenti di revoca del contributo, motivati dal mancato raggiungimento degli obiettivi produttivi e occupazionali assunti dalla beneficiaria. La cooperativa ha impugnato le revoche davanti al TAR e, nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi, ha contestato la legittimazione attiva dell'intermediario a chiedere la restituzione, l'illegittimità delle revoche per assenza di una specifica clausola negli atti concessori, la non imputabilità dell'inadempimento per cause di forza maggiore e la necessità di sospendere il giudizio civile in attesa della definizione dei giudizi sulla revoca. Il Tribunale ha respinto le opposizioni, ritenendo valutabile incidentalmente la revoca e non provato l'adempimento degli obblighi progettuali. La Corte d'Appello ha confermato la decisione. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, concernenti: il difetto di motivazione e la legittimazione dell'intermediario al recupero; la violazione dei criteri di interpretazione degli atti concessori; il mancato accoglimento della sospensione per pregiudizialità; la motivazione apparente sui presupposti della revoca; la violazione delle regole sull'inadempimento, sulla forza maggiore e sull'onere della prova; la mancata considerazione delle deduzioni e produzioni ex art. 183 c.p.c. e della disciplina sopravvenuta prevista dall'art. 24-bis della legge n. 134/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto non apparente la motivazione della Corte d'Appello sulla legittimazione del soggetto intermediario, considerando unitari, nel sistema dei Patti Territoriali, il potere di revoca e quello di richiedere la restituzione delle somme. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sull'interpretazione degli atti concessori, perché non indicava specifici canoni ermeneutici violati e prospettava una mera diversa lettura del rapporto. È stata ritenuta corretta l'esclusione della sospensione ex art. 295 c.p.c., poiché la controversia riguardava la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario, il quale poteva disapplicare incidentalmente il provvedimento amministrativo; la successiva declinatoria di giurisdizione del TAR confermava tale riparto. Le censure sui presupposti della revoca sono state considerate dirette a ottenere una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Quanto alla forza maggiore, la Corte ha confermato che il debitore che invoca la non imputabilità deve provarne pienamente la sussistenza e ha rilevato che la cooperativa non aveva dimostrato l'imprevedibilità e inevitabilità degli impedimenti dedotti. Sono state infine ritenute generiche e inammissibili le doglianze sull'art. 183 c.p.c. e sull'art. 24-bis della legge n. 134/2012, per mancata indicazione specifica delle allegazioni decisive ignorate e delle affermazioni della sentenza incompatibili con la disciplina invocata. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la società intimata non si è costituita. È stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare la ratio decidendi; non ricorre il vizio se il giudice espone una motivazione lineare, coerente e comprensibile.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione.
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza.
Richiamato con riferimento alla dedotta omessa pronuncia e alla motivazione sulle domande e deduzioni della parte.
Gli atti concessori devono essere interpretati secondo i criteri letterale e sistematico; quando il dato letterale è sufficiente, l'interpretazione si conclude senza necessità di ulteriori criteri.
La sospensione necessaria non è imposta quando il giudizio amministrativo sulla revoca non costituisce antecedente pregiudiziale necessario, potendo il giudice ordinario valutare incidentalmente il provvedimento.
In presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica, la sospensione può essere facoltativa e discrezionale, non obbligatoria, salvo specifiche disposizioni normative.
Richiamato nel principio secondo cui, quando la sospensione sia stata disposta facoltativamente, può essere chiesta la prosecuzione del giudizio.
Richiamato per gli effetti dell'eventuale conflitto tra giudicati.
Richiamato in relazione alla riassunzione tempestiva del giudizio davanti al giudice ordinario dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo.
Il debitore risponde dell'inadempimento salvo che provi che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile; chi invoca la non imputabilità deve fornire prova piena della forza maggiore.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 1218 c.c. in relazione agli impedimenti all'adempimento.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova, applicato nel senso che il debitore deve provare la non imputabilità dell'inadempimento.
Le allegazioni e produzioni ritualmente introdotte devono essere specificamente indicate e la censura per omessa considerazione deve dimostrarne la decisività; una doglianza generica è inammissibile.
art. 24-bis della legge n. 134/2012
La norma è stata invocata dalla ricorrente per ottenere una valutazione più elastica e proporzionata degli obiettivi occupazionali e degli eventi non imputabili, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni della sentenza contrastanti con la norma e prospettare una critica comparativa; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure fondate su atti e documenti devono indicare specificamente gli elementi rilevanti e la loro decisività.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze di fatto o dell'interpretazione del rapporto compiuta dal giudice di merito.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel sistema dei Patti Territoriali, il soggetto intermediario locale titolare del potere di approvazione dei progetti e concessione delle agevolazioni è anche legittimato, salvo diversa previsione degli atti regolatori, ad adottare la revoca e a chiedere giudizialmente la restituzione delle somme indebitamente percepite; tali poteri sono funzionalmente unitari.
- Quando la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e la verifica dell'adempimento di obblighi assunti dal beneficiario, essa concerne diritti soggettivi ed è devoluta al giudice ordinario, il quale può disapplicare incidentalmente il provvedimento amministrativo di revoca.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non è dovuta per la sola pendenza di un diverso giudizio avente ad oggetto la revoca del finanziamento, se il giudice ordinario può decidere incidentalmente la legittimità del provvedimento e non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria imposto dalla legge. L'eventuale sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c. è facoltativa e discrezionale.
- Gli atti concessori e il bando, quale lex specialis del rapporto di sovvenzione, devono essere interpretati secondo i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 c.c.; se il testo è sufficiente a individuare la volontà negoziale, l'operazione ermeneutica è conclusa.
- La censura in cassazione sull'interpretazione degli atti concessori è inammissibile quando non indica lo specifico canone ermeneutico violato e si limita a contrapporre alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione del contenuto contrattuale.
- Il debitore che deduce la non imputabilità dell'inadempimento deve provare pienamente che l'impedimento era imprevedibile, inevitabile e tale da rendere impossibile l'adempimento; la mera allegazione di difficoltà operative o di eventi sopravvenuti non è sufficiente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, anche se formulate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o dell'interpretazione del rapporto, attività riservata al giudice di merito.
- La denuncia di omessa considerazione di allegazioni o documenti è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali elementi decisivi siano stati ignorati e non ne dimostra la rilevanza secondo gli oneri di specificità del ricorso per cassazione.
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