Cassazione Civile, Ordinanza n. 29047/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente, dopo aver preso visione di un estratto di ruolo rilasciato dall'agente della riscossione, contenente il riferimento a una cartella di pagamento e a un debito residuo, ha proposto ricorso davanti al giudice tributario chiedendo di dichiarare illegittima la pretesa per asserita inesistenza o nullità degli atti presupposti. I giudici di merito hanno ritenuto inammissibile il ricorso, accertando la ritualità delle notifiche degli atti presupposti. In cassazione il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR con tre motivi; l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con due motivi, mentre l'agente della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità originaria del ricorso introduttivo contro l'estratto di ruolo, poiché, alla luce dello ius superveniens in materia, l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge, non dedotte dal contribuente. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. I motivi del ricorso incidentale condizionato sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la sopravvenienza normativa intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo i casi eccezionali previsti dalla stessa disposizione; la mancanza di allegazione di tali ipotesi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Ha introdotto nell'ordinamento la disciplina che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 146 del 2021.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110 del 2024
Ha sostituito il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, confermando il regime di non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo eccezioni.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
Cass., Sez. U, sent. n. 26283 del 06/09/2022
È richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso contro l'estratto di ruolo può essere rilevata d'ufficio.
Cass., Sez. 5, ord. n. 6857 del 07/03/2023
Richiamata in senso conforme al principio delle Sezioni Unite sulla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità.
Cass., Sez. 5, ord. n. 30952 del 03/12/2024
Conferma l'orientamento secondo cui, in assenza di giudicato interno esplicito, la Corte può rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è, di regola, un atto autonomamente impugnabile; la tutela giudiziale è ammessa solo nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge e tempestivamente allegati dalla parte.
- Se manca un giudicato interno esplicito sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse ad agire, quale condizione dell'azione.
- Quando la causa è stata proposta in violazione di una sopravvenuta regola di inammissibilità assoluta, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio perché il processo non avrebbe potuto essere validamente instaurato.
- La sopravvenienza normativa che incide sul regime di impugnabilità dell'atto può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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