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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27667/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto ha ricevuto un atto di precetto per il pagamento di euro 87.465,94 fondato su un contratto di cessione di partecipazioni sociali stipulato per atto pubblico. Ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che, correttamente interpretato il contratto e operate le deduzioni e compensazioni dovute, egli non era debitore del procedente ma, al contrario, vantava un credito nei suoi confronti per euro 59.272,00. Rigettata l'opposizione in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso, ritenendolo tardivo perché notificato oltre il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c.; il ricorrente sosteneva, implicitamente, la decorrenza di un diverso computo dei termini, ma la Corte ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale per la materia esecutiva, anche alla luce del cumulo con la domanda di condanna proposta in via subordinata e rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione. Ha ritenuto applicabile il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di appello, e ha escluso la sospensione feriale dei termini processuali in quanto il giudizio concerneva un'opposizione all'esecuzione, materia sottratta alla sospensione. Ha inoltre osservato che l'eventuale domanda di condanna proposta dall'opponente era stata assorbita dal rigetto dell'opposizione, sicché non vi era un autonomo scissipamento del giudizio idoneo a mutare il regime dei termini. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Regola l'opposizione all'esecuzione; la controversia verteva sulla contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare, nel testo applicabile, è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento in camera di consiglio e la proposta di inammissibilità.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18

    Ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid, rilevante per il computo del termine di impugnazione.

  • d.l. 8 aprile 2020 n. 23

    Ha inciso sulla disciplina della sospensione emergenziale dei termini processuali richiamata dalla Corte.

  • L. 24 aprile 2020 n. 27

    Conversione del d.l. n. 18/2020, nel quadro della sospensione Covid dei termini.

  • L. 5 giugno 2020 n. 40

    Conversione del d.l. n. 23/2020, richiamata per la sospensione Covid dei termini.

  • L. 7 ottobre 1969 n. 742

    La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive il giudizio è sottratto alla sospensione feriale dei termini processuali, in ragione dell'esigenza di speditezza propria dell'esecuzione forzata.
  • Quando il ricorso per cassazione avverso una sentenza d'appello è proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., esso è inammissibile.
  • La presenza nel medesimo giudizio di una domanda ulteriore, formulata in via subordinata o condizionata all'accoglimento dell'opposizione, non comporta di per sé l'applicazione della sospensione feriale se tale domanda è rimasta assorbita e non ha inciso sull'oggetto effettivo della decisione.
  • Ai fini del regime dei termini processuali occorre distinguere tra domande autonome e domande meramente conseguenziali o condizionate all'esito dell'opposizione: solo le prime possono incidere sul coordinamento con la sospensione feriale.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna alle spese e l'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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