Sentenza del 04/11/2016 n. 22422 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato la cartella di pagamento relativa a sanzioni e interessi per il tardivo versamento dell'IRPEG dovuta per il 2002. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato nullo il ruolo perché non preceduto dalla comunicazione di irregolarità, prevista dall'avviso bonario, e aveva ridotto le sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, da un lato, che la CTR avesse pronunciato ultra petita e, dall'altro, che la comunicazione non fosse necessaria, trattandosi di imposte dichiarate dalla contribuente ma pagate tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la contribuente avesse effettivamente chiesto l'annullamento della cartella o del ruolo per omesso invio dell'avviso bonario. Ha invece accolto il secondo motivo: quando il debito deriva dal semplice ritardato pagamento di somme dichiarate dal contribuente e non vi è alcuna rettifica dei dati dichiarati, l'Amministrazione non è obbligata a inviare previamente la comunicazione di irregolarità. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3
comunicazione di irregolarità
La comunicazione preventiva è funzionale a consentire il contraddittorio quando dal controllo automatico emergano errori o dati diversi da quelli dichiarati. Non è necessaria quando il debito corrisponde alle somme dichiarate e deriva esclusivamente dal pagamento tardivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3
comunicazione di irregolarità
La norma disciplina la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA; la sua applicazione presuppone un'utilità concreta del confronto con il contribuente.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Statuto dei diritti del contribuente
L'obbligo di comunicazione preventiva non opera automaticamente in ogni iscrizione a ruolo. È escluso nei casi in cui non vi siano dati da chiarire o errori da correggere, come nel semplice omesso o tardivo versamento di imposte dichiarate.
corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato
Non vi è ultrapetizione se la decisione sull'annullamento del ruolo è ricavabile, anche mediante interpretazione, dalle domande con cui il contribuente ha contestato l'omessa comunicazione preventiva.
il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte
La causa di inammissibilità opera quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Cassazione e il ricorso non offre ragioni per modificarlo; non si applica quando la sentenza impugnata si discosta da tale orientamento.
La Cassazione può decidere direttamente la controversia dopo la cassazione della sentenza impugnata quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'avviso bonario non è sempre obbligatorio prima dell'iscrizione a ruolo: normalmente è richiesto quando il controllo automatizzato evidenzia errori, incongruenze o elementi diversi da quelli dichiarati.
- Se il contribuente ha dichiarato correttamente l'imposta ma l'ha versata in ritardo o non l'ha versata, l'Amministrazione può procedere alla riscossione senza previa comunicazione di irregolarità, perché il confronto non avrebbe una concreta utilità.
- La contestazione dell'omesso avviso bonario può essere interpretata come contestazione della legittimità del ruolo, anche se il contribuente formula la domanda riferendosi formalmente alla cartella.
- In Cassazione, la censura di ultrapetizione consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il contenuto effettivo delle domande e delle difese.
- La riduzione equitativa delle sanzioni non può fondarsi sul semplice fatto che l'Amministrazione non abbia contestato una richiesta del contribuente: occorre una specifica base normativa o una concreta ragione giuridica.
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