Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24645/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento per IVA e altri tributi emessa nei confronti di un soggetto indicato come socio accomandatario di una società, in relazione a crediti iscritti a ruolo a seguito di avvisi di accertamento emessi verso la società stessa. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo che la cartella non potesse essere nuovamente azionata dopo che, in altra procedura esecutiva, il creditore aveva già ottenuto un provvedimento di assegnazione dell’intero importo del credito, con conseguente preclusione al cumulo dei mezzi di espropriazione fino al completamento dei pagamenti periodici del terzo. Avverso tale decisione l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la cartella non costituiva duplicazione del titolo ma atto equiparabile al precetto, emesso nei confronti del socio; (2) violazione degli artt. 25 e 50 d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 480 e 482 c.p.c., riproponendo la medesima censura sotto il profilo della falsa applicazione di legge; (3) in via subordinata, difetto di giurisdizione del giudice tributario qualora la cartella fosse qualificata come atto dell’esecuzione forzata; (4) sempre in via subordinata, violazione dell’art. 483 c.p.c. sul cumulo dei mezzi di espropriazione. Anche l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso (poi da considerarsi incidentale), con un unico motivo analogo al quarto, sulla possibilità di cumulare diversi mezzi di espropriazione per soddisfare il credito. Tuttavia, prima della decisione, sia l’Agenzia delle dogane sia l’agente della riscossione hanno depositato atti e memorie dai quali risultava che il debito portato dalla cartella era stato integralmente pagato dalla coobbligata solidale; il contribuente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere proprio per tale pagamento integrale.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza della CTR, ha preso atto del pagamento integrale del credito fiscale da parte della coobbligata solidale e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Per questo ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La declaratoria di estinzione ha escluso anche l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato nel primo motivo come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • artt. 25 e 50 d.P.R. n. 602/1973

    Sono invocati dal ricorrente per sostenere che la cartella di pagamento e gli atti di riscossione fossero stati correttamente emessi e non costituissero duplicazione del titolo.

  • artt. 480 e 482 c.p.c.

    Sono richiamati in relazione alla natura della cartella come atto assimilabile al precetto e alle condizioni per l’esecuzione forzata.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. n. 546/1992

    Sono invocati in via subordinata per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice tributario ove la cartella fosse qualificata come atto esecutivo.

  • art. 483 c.p.c.

    È richiamato per la questione del cumulo dei mezzi di espropriazione forzata da parte del creditore.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la pretesa fiscale oggetto dell’impugnazione risulta integralmente soddisfatta da un coobbligato solidale, viene meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio e la causa deve essere dichiarata estinta per cessata materia del contendere.
  • La sopravvenuta cessazione della materia del contendere assorbe l’esame dei motivi di ricorso, impedendo una pronuncia nel merito sulle questioni di diritto dedotte dalle parti.
  • In caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, le spese possono essere compensate e non trova applicazione l’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso non vittorioso.
  • La riunione di ricorsi proposti contro la medesima sentenza è consentita quando le impugnazioni sono connesse oggettivamente e soggettivamente; il ricorso successivo può essere trattato come incidentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.