Cassazione Civile, Ordinanza n. 37411/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società e del suo socio unico, rettificando IVA, IRES, IRAP e IRPEF per un'annualità, sulla base di una verifica fiscale svolta dalle autorità polacche presso una società estera collegata. L'Ufficio contestava la divergenza tra alcune fatture rinvenute presso terzi trasportatori e quelle conservate nella contabilità della società estera, pur recanti il medesimo numero identificativo. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo non provata l'erroneità delle fatture e osservando che, in caso di fatture errate, la contribuente avrebbe dovuto stornarle invece di riemettere fatture corrette con la stessa numerazione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (1) falsa applicazione dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la norma richiederebbe presupposti diversi e non consentirebbe la tesi dello storno nel caso concreto; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione delle norme processuali sulla motivazione, lamentando che la CTR non avesse spiegato perché disattendeva le prove offerte per giustificare l'errore nella fatturazione; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che l'amministrazione finanziaria polacca avrebbe esaminato la medesima vicenda ritenendo corretto l'operato della società. La Corte ha ritenuto il secondo motivo infondato perché la motivazione della CTR era invece puntuale sulle ragioni del mancato raggiungimento della prova; ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, centrata sulla mancata prova dell'errore nell'emissione delle fatture e non sull'astratta disciplina dello storno; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché mirava a riesaminare il merito e perché il fatto richiamato era comunque irrilevante nel giudizio tributario italiano. In motivazione la Corte ha ribadito che la fattura costituisce indice dell'esistenza dell'operazione e che spetta al contribuente provare che l'operazione non è avvenuta o che le fatture sono state emesse per mero errore, mediante idonei elementi probatori e corretta rettifica contabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR del Veneto che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e quindi legittimato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e del socio unico. I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili o infondati: il secondo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente; il primo perché non attaccava la reale ratio decidendi, che era la mancata prova dell'errore nella fatturazione; il terzo perché prospettava un vizio motivazionale non più deducibile come insufficienza e perché richiedeva una rivalutazione di merito. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione nullità della sentenza per motivazione apparente o altri vizi processuali della motivazione, ma solo quando la motivazione sia materialmente o graficamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'anomalia motivazionale radicale.
artt. 36 e 61, d.lgs. n. 546/1992
Richiamati come norme sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è stata esclusa perché la sentenza della CTR era adeguatamente motivata.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione apparente o mancante, non quando il giudice abbia indicato le ragioni della decisione.
La motivazione deve rendere intellegibile il percorso logico del giudice; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.
La Corte ha osservato che, nel caso di fattura emessa con indicazioni erronee, la correzione deve risultare contabilmente evidente mediante rettifica e nuova fatturazione; tuttavia, nel caso concreto il punto decisivo non era l'astratta applicazione della norma, bensì la mancata prova dell'errore nella fatturazione.
La fattura si considera emessa quando è consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente; l'emissione è quindi indice dell'esistenza dell'operazione fatturata, salvo prova contraria del contribuente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di impugnazione per cassazione, la censura di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza sia priva di una effettiva esposizione del percorso logico-giuridico seguito, non quando il giudice abbia comunque spiegato, in modo comprensibile, le ragioni della decisione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è censurabile in cassazione il semplice difetto di sufficienza della motivazione; sono denunciabili soltanto anomalie motivazionali radicali che si risolvano in una violazione costituzionalmente rilevante.
- In materia di fatturazione IVA, l'emissione della fattura costituisce un indice dell'esistenza dell'operazione documentata; pertanto, quando l'Amministrazione contesta ricavi non dichiarati o fatture difformi, grava sul contribuente l'onere di dimostrare con prova idonea che la fattura è stata emessa per errore o che l'operazione non è avvenuta.
- La contestazione di fatture asseritamente errate richiede una correzione contabile coerente e documentalmente tracciabile; la mera deduzione difensiva dell'errore, senza adeguata prova e senza regolarizzazione contabile, non è sufficiente a neutralizzare la pretesa fiscale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la critica alla valutazione delle prove in una richiesta di rivalutazione del merito; la scelta delle prove ritenute decisive e la loro attendibilità spettano al giudice di merito.
- Un accertamento compiuto da un'autorità fiscale straniera su una vicenda analoga non è di per sé decisivo nel giudizio tributario interno, se non integra un fatto giuridicamente rilevante idoneo a superare la prova richiesta nel procedimento nazionale.
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