Cassazione Penale, Sentenza n. 46835/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato condannato per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (dichiarazione mendace per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). Nella domanda presentata il 07/05/2018 dichiara falsamente che il nucleo familiare era composto da due persone e che il reddito complessivo annuo fosse pari a euro 4.000,00, mentre dagli accertamenti risultava un nucleo di quattro persone e un reddito annuo di euro 19.056,39. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) nullità per violazione dell'art. 420-ter c.p.p. dovuta al rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento (contestuale obbligo di presentazione alla p.g. in altra sede il giorno dell'udienza); (2) illogicità e travisamento circa l'elemento soggettivo e la possibile circostanza scusante, per l'interpretazione del modulo precompilato che chiede il grado di parentela dei conviventi e per la esclusione dei figli della convivente dal novero dei "conviventi"; (3) errata applicazione degli artt. 76 comma 2 e 95 del D.P.R. 115/02 e violazione dell'art. 433 c.c., sostenendo la distinzione tra convivenza e mera coabitazione e che i figli della convivente non dovessero essere considerati conviventi del dichiarante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto difetto di fondamento e per genericità/aspecificità, ritenendo che i motivi riproducessero ragioni già valutate e respinte dal giudice d'appello. Sulla prima censura, la Corte ha richiamato il principio secondo cui lo stato di legittimo impedimento deve essere tempestivamente comunicato e ha rilevato che il difensore avrebbe potuto informare il giudice e calibrare gli orari; la misura cautelare (obbligo di firma dalle 10 alle 12) lasciava margine per la partecipazione all'udienza alle 12:30. Sui motivi relativi alla nozione di "conviventi" e all'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha affermato l'obbligo di indicare le persone conviventi e i parenti/affini nel modulo; l'errore nell'indicazione è stato qualificato come errore di diritto che non esclude il dolo, non essendo state prospettate circostanze scusanti ai sensi dell'art. 5 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 95
Norma sanziona la dichiarazione mendace nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto integrato il dolo nonostante l'errata indicazione del nucleo familiare/reddito.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76, comma 2
Disposizione che impone di indicare le persone conviventi e i parenti/affini nell'istanza; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito sulla necessità di tale indicazione.
Codice di procedura penale - art. 420-ter
Rilevato nelle censure, in relazione alla nullità per mancato rinvio per legittimo impedimento; la Corte ha richiamato la regola che l'impedimento deve essere tempestivamente comunicato e documentato.
Codice penale - art. 47, comma 3
Citato in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo e della scusante; la Corte ha ritenuto che non siano state prospettate circostanze scusanti rilevanti.
Richiamato dal ricorrente per distinguere convivenza e coabitazione; la Corte ha ritenuto la contestazione inconferente rispetto all'obbligo di indicazione dei conviventi nella domanda.
Norma sulle circostanze che possono escludere il dolo (scusanti); la Corte ha osservato che non sono state dedotte circostanze di questo tipo dall'imputato.
Codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. c)
Norma richiamata per l'inammissibilità dei ricorsi generici o aspecifici; la Corte ha ritenuto i motivi del ricorso non sufficientemente specifici e non correlati alle ragioni del giudice di merito.
Massime di principio
- Per il riconoscimento del legittimo impedimento derivante da detenzione o misura che impedisca la presenza occorre una comunicazione tempestiva e circostanziata: la mancata tempestiva comunicazione può rendere inammissibile o infondata la censura.
- L'errore nella compilazione del modulo per l'ammissione al gratuito patrocinio che riguarda la composizione del nucleo familiare o il reddito è qualificato come errore di diritto e, salvo specifiche circostanze scusanti concretamente prospettate, non esclude il dolo richiesto dall'art. 95 del D.P.R. 115/2002.
- La nozione di "convivente" ai fini dell'istanza di patrocinio deve essere valutata in base all'obbligo normativo di indicare persone conviventi e parenti/affini; le questioni di qualificazione (convivenza vs coabitazione) richiedono prova specifica e non bastano argomentazioni generiche.
- In sede di Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le ragioni espresse dal giudice di merito: la semplice riproposizione di argomentazioni già valutate senza nuova specificità è causa di inammissibilità.
- Se si ritiene che vi sia un conflitto di udienze o un obbligo di firma che renda impossibile la partecipazione, il difensore deve informare tempestivamente il giudice e chiedere il rinvio/documentare l'impedimento, affinché la questione possa essere valutata e non essere esclusa per tardività o genericità.
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