Cassazione Penale, Sentenza n. 46838/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo come fondato (assorbente rispetto al secondo), rilevando la violazione dell'art. 420-ter c.p.p. e degli obblighi del giudice quando dagli atti risulti la condizione di restrizione. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 27/05/2022 con due motivi: 1) nullità della sentenza per essere stata pronunciata in assenza dell'imputato, il quale era detenuto per altra causa in carcere e tale condizione risultava dagli atti (notifiche presso la Casa Circondariale di Rovigo), sicché il giudice avrebbe dovuto verificare l'impedimento e rinviare l'udienza disponendo la traduzione dell'imputato; 2) censura sulla commisurazione dell'ammenda per violazione dell'art. 132-bis cod. pen.
Norme richiamate
quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'art. 419, comma 1
La Corte interpreta la norma nel senso che, se dagli atti processuali emerge che l'imputato è in stato di detenzione o altra restrizione, il giudice è obbligato a rinviare l'udienza e disporre la traduzione; tale obbligo sussiste anche d'ufficio e indipendentemente da una richiesta dell'imputato
Richiamato come norma di riferimento per il rinnovo dell'avviso all'imputato quando si dispone il rinvio ex art. 420-ter
Riferimento agli avvisi di conclusione indagini/notifiche; la notificazione presso l'istituto di detenzione è elemento istruttivo utile a rilevare la condizione di restrizione
Citato in relazione alle conseguenze e ai termini per la rinnovazione della partecipazione dell'imputato quando venga revocata la dichiarazione di assenza in presenza di condizioni eccezionali che ne hanno impedito la conoscenza
Richiamato in relazione alla doglianza sulla commisurazione dell'ammenda; la Corte però ha ritenuto la questione assorbita dalla nullità per assenza dell'imputato
Sezioni Unite, sent. n. 7635/30-09-2021 (Costantino), Rv. 282806
La giurisprudenza di legittimità stabilisce che la condizione di restrizione (arresti domiciliari o detenzione per altra causa), se documentata o comunicata al giudice, costituisce di per sé un legittimo impedimento che impone il rinvio e la traduzione dell'imputato, salvo espresso rifiuto di assistere all'udienza
Norma sostanziale relativa al reato contestato (richiamata nel capo di imputazione); non è stata al centro del motivo decisivo nella cassazione
Massime di principio
- Se dagli atti processuali emerge che l'imputato è in stato di detenzione o soggetto a restrizione per altra causa, il giudice ha l'obbligo di rinviare l'udienza e disporre la traduzione dell'imputato (art. 420-ter c.p.p.).
- La condizione di detenzione o arresti domiciliari costituisce di per sé un legittimo impedimento alla comparizione: la mancata verifica da parte del giudice può determinare la nullità della sentenza e l'annullamento in Cassazione.
- Se la restrizione non risulta dagli atti, allora grava sull'imputato o sul difensore l'onere di comunicare tempestivamente la condizione impeditiva; la scoperta successiva non invalida automaticamente gli atti già compiuti salvo prova di impedimenti alla comunicazione prima della prima udienza.
- La Corte può annullare senza rinvio la sentenza quando la nullità è insanabile e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio.
- Questioni secondarie (es. commisurazione dell'ammenda) possono essere assorbite se la Corte accerta un vizio procedurale di rilevanza pregiudiziale.
- In casi analoghi è prudente per la difesa documentare e notificare la condizione di restrizione ai fini processuali per evitare che la mancata partecipazione venga considerata volontaria o ingiustificata.
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