Cassazione Penale, Sentenza n. 46834/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in sede di rinvio, aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) limitatamente al periodo 10/01/2016-2017, con rideterminazione della pena. Il ricorrente denunciava la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. in ordine all'elemento soggettivo (sosteneva che mancasse prova della consapevolezza e che l'onere probatorio gravasse sull'accusa), chiedeva l'annullamento della confisca e la restituzione di euro 79.031,00 già sequestrati, nonché il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 114 c.p. e la riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui il meccanismo fraudolento (emissione di fatture per operazioni inesistenti e indicazione di passività fittizie nelle dichiarazioni fiscali) era irrevocabilmente accertato e che la responsabilità di Berti trova fondamento nel ruolo di amministratore assunto dal 04/01/2016. La sentenza impugnata ha legittimamente escluso il riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p., ha confermato la confisca e ha rideterminato la pena in 8 mesi di reclusione concedendo il beneficio della non menzione; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Riferimento al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha confermato la sussistenza del reato nel periodo indicato, in relazione alle dichiarazioni fiscali sottoscritte dall'amministratore.
cod. civ. art. 2476
Citato per evidenziare le facoltà del socio/amministratore di acquisire notizie sugli affari sociali e promuovere azioni di responsabilità; la Corte ha ritenuto rilevante la qualità di socio di maggioranza e le facoltà correlate come elemento che aggravava il dovere di vigilanza.
cod. pen. art. 114
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto discrezionalmente non sussistente l'attenuante invocata dall'imputato alla luce del ruolo centrale svolto come amministratore.
cod. proc. pen. art. 627, comma 3
Richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione: la Corte ha precisato che l'annullamento precedente aveva riassegnato al giudice del rinvio la valutazione complessiva delle prove e che la Corte d'appello ha fornito motivazione non viziata in ordine all'elemento soggettivo.
cod. pen. artt. 132 e 133
Richiamati in relazione alla discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena; la Corte ha escluso la possibilità di sindacare in cassazione la congruità della pena se sorretta da motivazione adeguata.
Giurisprudenza: Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018
Richiamata per il principio secondo cui l'amministratore risponde dei reati tributari legati alla gestione societaria anche se prestanome, essendo a suo carico il dovere di vigilanza; l'inosservanza può integrare dolo generico o dolo eventuale.
Massime di principio
- L'accettazione della carica di amministratore comporta un obbligo di vigilanza e controllo: il giudice può ritenere la responsabilità penale dell'amministratore se risulta che ha sottoscritto dichiarazioni fiscali senza adeguata verifica.
- Per i reati tributari la valutazione del ruolo ricoperto in periodi diversi è cruciale: la responsabilità può essere limitata ai periodi in cui l'imputato ha esercitato funzioni di amministrazione effettiva.
- Il pubblico ministero ha l'onere di provare l'elemento soggettivo (consapevolezza e finalità fraudolenta), ma una volta accertato il sistema fraudolento e il ruolo attivo dell'amministratore, il dolo può essere desunto dalle circostanze e dall'omissione di vigilanza.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena sono rimessi alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà o illogicità della motivazione.
- Per opporsi a misure cautelari o a confische è necessario dimostrare in modo concreto che i costi/fatture erano reali e che non vi sia stato alcun vantaggio fiscale o contributo consapevole al meccanismo fraudolento; l'assenza di allegazioni probatorie sul ruolo effettivo esonera la Corte dal ritenere il soggetto innocente.
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