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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46837/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati impugnano la conferma della condanna per coltivazione ai fini di spaccio di ingente quantità di marijuana (4.862 piante, 1.480 kg, principio attivo 43,95 kg). I motivi di ricorso contestano: 1) la sussistenza e la motivazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (la difesa contesta la base quantitativa e la metodologia degli accertamenti tecnici effettuati su 10 piante, richiamando reg. UE n.1155/2017 e legge 242/2016); 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e la conseguente possibilità di applicare benefici come la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p. e art. 4-bis O.P.); 3) doglianze processuali connesse alla motivazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i censure relative all'aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 fossero inammissibili perché corrispondenti a motivi d'appello parzialmente rinunciati (passaggio in giudicato limitato ai capi rinunciati). Ha altresì ritenuto inammissibile il motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, considerando corretta e congrua la valutazione di merito della Corte territoriale in rapporto alla gravità dei fatti e alla mancanza di elementi di resipiscenza rilevanti rispetto al fatto di reato. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata per la qualificazione soggettiva dei fatti.

  • art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disciplina il divieto e le sanzioni per la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti rilevanti per la qualificazione dell'imputazione principale.

  • art. 80 comma 2 d.P.R. 309/90

    Aggravante per le fattispecie relative a ingente quantità di stupefacente; nella sentenza la contestazione di tale aggravante è stata oggetto di rinuncia in appello e quindi preclusa in Cassazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha valutato che non sussistessero elementi positivi attinenti al fatto di reato tali da riconoscere le attenuanti.

  • art. 4-bis legge sull'Ordinamento Penitenziario

    Richiamata nella prospettazione difensiva in relazione all'applicabilità di benefici e misure alternative, ma la valutazione è risultata assorbita o preclusa dalle questioni rinunciate.

  • art. 163 cod. pen.

    Sospensione condizionale della pena; i difensori avevano invocato una pena compatibile con tale beneficio, ma la natura ostativa dell'aggravante e la preclusione delle censure hanno impedito l'accoglimento.

  • art. 59 comma 2 cod. pen.

    Sull'esclusione delle attenuanti per errore o buona fede; la difesa ha invocato ignoranza/errore di diritto ma la Corte ha ritenuto mancanti elementi idonei a fondare tale applicazione.

  • art. 30 comma 2 d.P.R. 309/90

    Norma collegata alle circostanze aggravanti attenuanti della disciplina sugli stupefacenti; richiamata nella discussione sull'errore/ignoranza dell'aggravante.

  • Regolamento UE n. 1155/2017

    Richiamato dalla difesa in ordine alla validità degli accertamenti analitici sui campioni; la Corte di legittimità non è entrata nel merito perché la doglianza era collegata a motivi rinunciati.

  • Legge 242/2016

    Richiamata dalla difesa in relazione ai protocolli/standard analitici per le analisi su cannabis; non valutata nel merito per le preclusioni processuali.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019 (Amabile Pasquale)

    Principio che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato dei capi rinunciati e la preclusione di contestazioni in Cassazione relative a quei motivi; applicato per dichiarare inammissibili le censure sugli aggravanti rinunciati in appello.

Massime di principio

  • Se in appello l'imputato rinuncia espressamente a specifici motivi d'appello, quei punti passano in giudicato e non possono essere dedotti successivamente in Cassazione.
  • Le censure sulla qualificazione di aggravanti fondate su dati quantitativi o su accertamenti tecnici devono essere sollevate e preservate in modo chiaro in sede d'appello per poter essere riesaminate in Cassazione; altrimenti risultano precluse.
  • Per il riconoscimento delle attenuanti generiche occorrono elementi positivi attinenti al fatto di reato (resipiscenza concreta, circostanze inerenti il comportamento relativo al reato), non meri elementi processuali o la sola incensuratezza.
  • Le contestazioni sulla validità degli esami tecnici (metodologia, taratura, rispetto di regole UE/nazionali) sono questioni tecniche che vanno specificamente documentate e proposte tempestivamente nei gradi precedenti; in mancanza, possono non essere esaminate in cassazione per ragioni preclusive.
  • La pronuncia di inammissibilità in Cassazione comporta normalmente condanna alle spese e, in casi penali, può prevedere sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti.
  • Quando si invoca un beneficio (es. sospensione condizionale) è essenziale valutare preliminarmente eventuali ostatività di legge (es. aggravanti specifiche) e preservare le relative questioni nei gradi di merito.

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