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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46842/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna confermata in appello deducendo la nullità del procedimento per omissione di notifica e per errata nomina del difensore: in data 14.6.2021 Bonino aveva nominato difensore di fiducia l'Avv. Santina Ragno e tale nomina era stata depositata via PEC il 18.6.2021 presso la Corte d'appello di Torino; nonostante ciò la Corte d'appello, ritenendo erroneamente che l'imputato fosse privo di difensore, ha nominato un difensore d'ufficio (Avv. Angela Figone) e ha notificato via PEC a costui il decreto di citazione per il giudizio di appello anche quale domiciliatario dell'imputato, senza che risultasse l'avvenuta notifica personale all'imputato né la verifica dell'idoneità del domicilio eletto. I motivi lamentavano dunque la violazione degli artt. 161, 178, 179 cod.proc.pen. e la illegittima nomina del difensore d'ufficio in assenza dei presupposti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi congiunti. Ha accertato che la nomina del difensore di fiducia era stata regolarmente depositata e che la Corte d'appello aveva comunque nominato un difensore d'ufficio e proceduto a notifiche esclusivamente al difensore d'ufficio e non all'imputato né al difensore di fiducia. La Suprema Corte ha qualificato tali omissioni come nullità assolute rilevabili d'ufficio (violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, e uso illegittimo dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. senza previa verifica dell'idoneità del domicilio). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma sostanziale usata per individuare uno dei reati contestati (rea di guida in stato di ebbrezza o correlata); la Cassazione si limita a richiamarla come capo d'imputazione senza fornire particolare interpretazione nella motivazione del vizio procedurale.

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Ulteriore norma del Codice della Strada richiamata quale titolo di reato; non oggetto di interpretazione decisiva nella presente decisione, che si concentra su vizi di notificazione e difesa.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 161, comma 4 come applicabile solo dopo aver verificato l'insufficienza o l'inidoneità della dichiarazione di domicilio dell'imputato: l'uso diretto di tale meccanismo senza preventiva verifica integra nullità assoluta della notifica all'imputato, perché la notifica in tal caso risulta 'assente'.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato come causa di nullità assoluta quando venga omesso l'avviso al difensore di fiducia nei casi in cui la presenza del difensore è obbligatoria: la Corte ha ritenuto che l'omessa informazione del difensore titolare per l'appello abbia determinato una nullità insanabile.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 178 per qualificare la nullità delle notifiche attinenti all'esercizio del diritto di difesa; la Corte lo considera norma che sancisce la nullità assoluta quando venga meno l'avviso previsto.

  • art. 96 e art. 97 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai profili che regolano la nomina del difensore d'ufficio e le condizioni per l'intervento del difensore; la Corte osserva che la nomina di ufficio non doveva aver luogo se era già presente e valida la nomina del difensore di fiducia.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U. n. 119/2004, Sez. 2 n. 31783/2023, Sez. U. n. 24630/2015)

    La Corte richiama precedenti che consolidano il principio secondo cui la notifica fatta al difensore senza verifica del domicilio eletto e senza notifica personale all'imputato integra nullità assoluta: non si può ritenere valida la notifica per mera presunzione di circolazione delle informazioni fra imputato e difensore.

Massime di principio

  • La nomina del difensore di fiducia, una volta regolarmente depositata, impedisce la legittima nomina di un difensore d'ufficio salvo che ricorrano i presupposti di legge; la Corte deve verificare l'esistenza e la validità della nomina depositata prima di procedere a nomine d'ufficio.
  • La notifica della citazione al giudizio d'appello deve essere effettuata personalmente all'imputato presso il domicilio eletto ove ciò sia possibile; l'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. (notifica al difensore) non può essere utilizzato come sostituto automatico della notifica all'imputato senza previa verifica dell'inidoneità o insufficienza del domicilio dichiarato.
  • L'omessa notifica al difensore di fiducia o l'errata procedura di notifica che renda assente l'informazione all'imputato integra una nullità assoluta e non sanabile che può comportare l'annullamento della sentenza anche in Cassazione.
  • In situazioni analoghe la difesa deve conservare e poter documentare il deposito della nomina del difensore (PEC, ricevute) e opporsi prontamente a nomine d'ufficio o notifiche irregolari, richiedendo la declaratoria di nullità quando ricorrono i presupposti.
  • La cancelleria e il giudice d'appello hanno l'obbligo di verificare le risultanze formali (nomine, domicili) prima di inviare notifiche e prima di nominare difensori d'ufficio; il mancato controllo può determinare la nullità del processo e l'annullamento della sentenza.

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