Cassazione Penale, Sentenza n. 46839/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: (1) vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente; ha sostenuto che la droga era destinata ad uso personale e che la pubblica accusa non aveva fornito prova sufficiente della finalità di cessione (denaro sequestrato modesto, assenza di strumenti per il confezionamento, assenza di contatti con acquirenti). (2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione nel certificato del casellario e della sospensione condizionale della pena: il difensore ha contestato l'assenza di motivazione espressa sul rigetto di tali benefici, pur avendo formulato istanza.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato, oltre al dato ponderale, il numero e la similitudine degli involucri (13 involucri termosaldati), l'elevato principio attivo (9,5 g, principio attivo 82,99% con possibile ricavo di 52 dosi), le modalità di occultamento e il comportamento dei soggetti come elementi indiziari idonei a dimostrare la destinazione allo spaccio; si è ribadito che il dato quantitativo non è di per sé presuntivo ma può concorrere con altri elementi. Quanto al secondo motivo, il rigetto dei benefici è stato ritenuto implicitamente motivato dalla stessa motivazione (consistente quantità e qualità della droga) e dalla considerazione dei precedenti penali dell'imputato; pertanto il motivo è manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
La normativa sulle sostanze stupefacenti è stata interpretata nel senso che il semplice superamento dei limiti tabellari non determina di per sé una presunzione automatica di destinazione allo spaccio; tuttavia il giudice deve valutare globalmente, con riferimento ai parametri normativi (quantità, modalità di presentazione, confezionamento, occultamento, ecc.), se sussista finalità di cessione.
Utilizzato per contestare la responsabilità in concorso: l'art. 110 cod. pen. disciplina la commissione di un reato da parte di più soggetti e giustifica l'imputazione congiunta di Chtiwi e del coimputato.
codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per disporre l'ammenda a carico del ricorrente (versamento alla Cassa delle Ammende) in caso di inammissibilità del ricorso determinata da colpa o per le ragioni indicate dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Il superamento dei limiti tabellari non costituisce di per sé prova automatica dello spaccio: il giudice deve valutare il dato quantitativo insieme ad altri elementi (confezionamento, numero di dosi ricavabili, elevato principio attivo, occultamento, comportamento) per desumere la finalità di cessione.
- L'onere di provare la destinazione allo spaccio grava sulla pubblica accusa, ma questa prova può essere costruita anche su elementi indiziari purché univoci e valutati con corrette massime di esperienza.
- La valutazione di merito circa la finalità di detenzione è un giudizio di fatto ampiamente sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o violazione del principio di motivazione; censure meramente riproduttive sono normalmente inammissibili.
- Il diniego di benefici (non menzione, sospensione condizionale) può risultare implicitamente motivato se la motivazione complessiva della sentenza contiene elementi idonei a giustificarlo (es. gravità del fatto, quantità e qualità della droga, precedenti penali).
- In fase di impugnazione in Cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata: contestazioni generiche o ripetitive dei motivi già valutati in appello rischiano l'inammissibilità o il rigetto.
- Fattori fattuali concreti — occultamento in luogo insospettabile, confezioni numerose e omogenee, alto numero di dosi potenziali e alta percentuale di principio attivo — costituiscono indicatori forti della destinazione alla cessione commerciale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46834/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46835/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46836/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46837/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46838/2023 del 22/11/2023
- Sentenza penale · 22 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46842/2023 del 22/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →