Cassazione Penale, Sentenza n. 46836/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cibinetto, conducente di un autobus di linea, fu condannato per il reato colposo di cui all'art. 589-bis, comma 1, c.p., perché, uscito dal deposito e procedendo in direzione dell'incrocio con via Alba, non avrebbe dato la precedenza in prossimità di un attraversamento pedonale/ciclabile, urtando la spalla del ciclista Mirabile Santi Antonio che cadde e morì due giorni dopo. Il ricorrente deduce mancanza/insufficienza e manifesta illogicità della motivazione: sosteneva che il veicolo procedeva a velocità molto ridotta, non vi erano tracce di frenata, c'erano ostacoli visivi; pertanto la responsabilità sarebbe stata apodittica e non si era valutata la concreta possibilità della condotta alternativa lecita (impossibilità di evitare l'investimento).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale completa e non manifestamente illogica, confermando la responsabilità per violazione dell'art. 40, comma 11, d.lgs. n.285 (codice della strada) per mancata precedenza sulle strisce/pista ciclabile e degli obblighi di cautela di cui all'art.141 (commi 1-4). È stato osservato che, nonostante la velocità ridotta e gli ostacoli, la condotta esigibile era fermarsi o comunque adottare ogni accorgimento per accertarsi dell'assenza di persone sulla pista ciclabile (anche suonare il clacson o evitare il percorso), soprattutto alla luce della conoscenza abituale del percorso da parte del conducente; è stata esclusa la responsabilità della vittima o una causa di forza maggiore. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 589-bis, comma 1, cod. pen.
Norma che punisce l'omicidio stradale colposo; la Corte ha ritenuto integrata la responsabilità colposa per la condotta del conducente che non ha osservato regole di precedenza e cautela con esito mortale
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 40, comma 11
L'obbligo di dare precedenza in prossimità dell'attraversamento pedonale/ciclabile: la violazione è stata ritenuta elemento centrale della colpa, poiché il conducente non si è accertato dell'assenza di pedoni/ciclisti sulle strisce
art. 141, commi 1, 2, 3 e 4, Codice della strada
Principi generali sulla prudenza e la moderazione della velocità; la Corte ha ritenuto che la sola lentezza non esoneri dal dovere di fermarsi o adottare misure ulteriori quando la situazione lo richiede
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 15229 del 14/02/2008 (P.G. in proc. Fiorinelli)
Ricorda che le norme scritte non esauriscono tutte le regole prudenziali esigibili: possono residuare doveri di diligenza non codificati e la violazione degli stessi integra colpa per imprudenza
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 47204 del 14/11/2019 (Sapienza Francesca c/ Mangano Carlotta)
In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze
Principio richiamato dalla Corte: il conducente deve mantenere velocità e comportamento tali da rendere effettivo il diritto di precedenza del pedone/ciclista; la circostanza che l'attraversamento sia nelle vicinanze non riduce il dovere di cautela
Massime di principio
- La lentezza del veicolo non esclude automaticamente la responsabilità: il conducente è tenuto a fermarsi o adottare altri accorgimenti se la situazione impone di accertare l'assenza di pedoni/ciclisti sull'attraversamento
- Le norme di circolazione (es. obbligo di precedenza sulle strisce) non esauriscono tutti i doveri di prudenza; possono residuare doveri di diligenza non scritti che il giudice può richiedere al fine di evitare eventi lesivi
- La conoscenza abituale del percorso aumenta l'obbligo di prevedere rischi ricorrenti e di assumere comportamenti cautelativi (fermata, suono del clacson, scelta di percorso alternativa)
- L'assenza di tracce di frenata o la presenza di ostacoli visivi deve essere valutata nel contesto: non sempre dimostra l'imprevedibilità dell'evento se risultano possibili misure preventivamente adottabili
- La valutazione deve distinguere tra constatazione ex post dell'evento e la condotta cautelare esigibile ex ante: il giudice valuta se, prima dell'impatto, fossero concretamente attuabili misure idonee ad evitarlo
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