Cassazione Civile, Ordinanza n. 01631/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia trae origine da cartelle di pagamento emesse per IRPEF riferita agli anni d'imposta 2006 e 2007 nei confronti del contribuente originario, deceduto nel corso del giudizio di appello. I suoi successori avevano contestato le cartelle deducendo, in sostanza, la mancata valida notifica degli avvisi di accertamento presupposti e quindi la nullità delle cartelle, oltre a contestare anche il merito dell'accertamento. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo irregolare la notifica degli avvisi di accertamento; la commissione tributaria regionale, invece, aveva riformato la decisione dichiarando inammissibile il ricorso originario, sul presupposto che gli avvisi fossero stati ritualmente notificati e che le cartelle fossero state impugnate non per vizi propri. In cassazione gli eredi hanno denunciato la violazione delle norme sulla notificazione degli atti impositivi, sostenendo che gli avvisi di ricevimento non recassero le attestazioni richieste, che mancassero le indicazioni sulla mancata consegna del plico e le ricerche di persone idonee a riceverlo, e che la notifica non potesse ritenersi valida per assenza dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una delle ricorrenti per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della rinuncia ritualmente depositata e notificata. Quanto agli altri due ricorrenti, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e comunque infondato/inammissibile perché costruito mescolando discipline diverse: da un lato la notifica ex art. 140 c.p.c. e la legge n. 890 del 1982, dall'altro la notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo. La Corte ha affermato che, in caso di notifica diretta dell'atto impositivo tramite servizio postale da parte dell'amministrazione, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella propria della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario; perciò non sono necessarie le formalità invocate dai ricorrenti. Ha quindi confermato la correttezza della decisione che aveva ritenuto rituale la notifica degli avvisi presupposti e, per conseguenza, ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con visto; se tali formalità mancano, non produce estinzione ma determina inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Non si applica al giudizio di legittimità la regola dell'accettazione della rinuncia agli atti, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio.
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la mescolanza di diverse discipline e la mancata individuazione della concreta modalità di notifica rendono il motivo inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata denunciata la violazione di legge in relazione alle norme sulla notifica, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per erronea ricostruzione del tipo di notificazione.
Richiamati solo per evidenziare che si tratta di una modalità di notificazione diversa da quella diretta a mezzo posta dell'atto impositivo.
La disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c. è stata ritenuta non pertinente quando l'atto impositivo sia stato notificato direttamente a mezzo posta dall'amministrazione.
Richiamato dai ricorrenti nella censura, ma non applicabile alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo.
Richiamato dai ricorrenti nella censura, ma non applicabile alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo.
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
Le formalità previste da tale disposizione non governano la notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita dall'amministrazione senza ufficiale giudiziario.
art. 14 L. 20 novembre 1982, n. 890
Consente la notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi da parte dell'amministrazione; in tal caso si applica il regolamento del servizio postale ordinario.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato come disciplina delle notifiche degli atti impositivi, ma la Corte distingue la notificazione diretta a mezzo posta da quella eseguita secondo tale schema.
Per la notificazione diretta a mezzo posta opera la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, superabile solo provando senza colpa l'impossibilità di prenderne cognizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo unificato solo per i ricorrenti rimasti soccombenti, escludendolo per la ricorrente che ha rinunciato sopravvenientemente al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve indicare con precisione la concreta modalità di notificazione contestata; la censura che cumuli e confonda discipline diverse della notificazione è inammissibile per difetto di specificità.
- La notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo da parte dell'amministrazione, senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è soggetta alla disciplina del servizio postale ordinario e non alle formalità previste per la notificazione eseguita ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c. o dell'art. 140 c.p.c.
- Quando l'atto impositivo è stato spedito direttamente per posta, il mancato recapito per temporanea assenza del destinatario è regolato dal meccanismo del deposito presso l'ufficio postale e dell'avviso di giacenza, senza necessità delle ulteriori attestazioni richieste per altre forme di notificazione.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata o comunicata nelle forme di legge, non richiede accettazione della controparte e comporta il venir meno dell'interesse alla prosecuzione, con effetto estintivo del giudizio; se difettano le formalità, produce comunque inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- In tema di notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi, opera la presunzione di conoscenza dell'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova che il destinatario, senza sua colpa, non abbia potuto prenderne cognizione.
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