Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09511/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto di effetti postali e la vuotatura di cassette, nell'ambito del quale il lavoratore aveva ottenuto in primo grado l'accertamento di una illecita interposizione di manodopera da parte dei formali datori di lavoro e la condanna della committente al pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione del lavoratore e rigettando quella della società, ha dichiarato che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti era sorto sin dal 1 dicembre 1987, riconoscendo le differenze retributive maturate. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di aver specificamente contestato in appello l'inquadramento del lavoratore e la prescrizione quinquennale o decennale dei crediti; (2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., deducendo che il lavoratore non aveva provato i fatti costitutivi delle proprie pretese e che era stata indebitamente posta a carico della società una prova negativa sulla continuità delle mansioni; (3) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che le prove testimoniali avrebbero mostrato che le telefonate della committente servivano soltanto a far recuperare effetti postali dimenticati nel furgone; (4) omesso esame di un fatto decisivo, contestando la ritenuta sussistenza di un potere della committente di conformare le prestazioni dei dipendenti dell'appaltatrice attraverso i modelli di pianificazione trasporti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo carente di autosufficienza; ha comunque affermato che, in tema di prescrizione dei crediti di lavoro, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di stabilità reale, il termine decorre dalla cessazione del rapporto; ha ritenuto infondati i rilievi sull'inquadramento e sulle mansioni, valorizzando la valutazione di merito della Corte territoriale sulla direzione quotidiana dell'attività da parte della committente, sulla vincolatività dei modelli organizzativi, sul controllo dei percorsi e sull'assenza di un effettivo referente dell'appaltatrice; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo per la presenza di doppia conforme, non essendo proponibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in assenza di divergenza tra le ragioni delle due decisioni di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso della società committente. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 1.12.1987, con conseguente diritto del lavoratore alle differenze retributive. Ha inoltre escluso l'ammissibilità dei motivi fondati sull'omesso esame di fatti decisivi, sia per carenza di autosufficienza del primo motivo sia per la presenza di doppia conforme quanto ai motivi terzo e quarto. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore della difensora dichiaratasi antistataria, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile quando ricorra una doppia conforme e il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso denunciava violazione di legge per asserita errata applicazione delle regole sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta infondata perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    La regola sull'onere della prova non è derogata dal principio di vicinanza della prova; l'attore deve provare i fatti costitutivi del diritto, il convenuto i fatti estintivi, impeditivi o modificativi.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione opera solo sui fatti primari costitutivi, modificativi o estintivi del diritto e non sulle mere difese; la valutazione delle prove rimane al giudice di merito.

  • artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.

    Per i crediti di lavoro maturati in un rapporto a tempo indeterminato privo di stabilità reale, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, non dalla maturazione delle singole spettanze durante il rapporto.

  • legge n. 92 del 2012

    La riforma dello Statuto dei lavoratori ha inciso sul regime di stabilità del rapporto, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    La disciplina delle tutele crescenti è richiamata per confermare il venir meno di un regime di stabilità reale generalizzata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • art. 18 legge n. 300/1970

    La varietà delle tutele oggi previste non garantisce necessariamente il ripristino del rapporto in caso di recesso illegittimo, sicché non si può più presumere un regime di stabilità reale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra le due decisioni.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Negli appalti endoaziendali, la mancanza di una reale autonomia organizzativa dell'appaltatore e la direzione continuativa dell'attività da parte del committente sono indici sintomatici dell'illecita interposizione di manodopera e possono condurre all'accertamento della subordinazione in capo al committente.
  • La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato privi di stabilità reale decorre dalla cessazione del rapporto, non dal loro maturare in costanza di rapporto.
  • Il principio di vicinanza della prova non altera la distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ma funge solo da criterio per individuare quale parte sia più prossima alla conoscenza del fatto da provare.
  • La non contestazione riguarda i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, non le mere difese; inoltre non impone all'attore di "contestare la contestazione" quando abbia già esposto la propria versione dei fatti.
  • Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base del medesimo iter logico-argomentativo, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due pronunce.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.