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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23395/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La società ricorrente aveva acquistato da alcuni privati un compendio immobiliare e, contestualmente, aveva assunto l'incarico di ristrutturare la loro abitazione confinante. Dopo il diniego dell'autorizzazione all'apertura di accessi sulla strada statale prevista dalla concessione edilizia, le parti avevano stipulato una transazione con costituzione di una servitù di passaggio e pagamento di un corrispettivo. La società aveva poi agito per ottenere il saldo del prezzo dell'appalto, sostenendo che i committenti non avessero corrisposto integralmente quanto dovuto. I convenuti avevano resistito affermando di aver già pagato una somma superiore al valore dei lavori eseguiti e avevano chiesto in via riconvenzionale la risoluzione della transazione e il risarcimento dei danni per vizi delle opere. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente considerato non contestata la diversa modalità di pagamento del prezzo della compravendita e aveva trascurato il valore probatorio della quietanza notarile; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 1193 e 1194 c.c. e della disciplina IVA, lamentando che i pagamenti dei committenti fossero stati imputati solo al capitale senza considerare l'imposta dovuta a rivalsa e assumendo che il credito per IVA residuasse comunque in suo favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla non contestazione perché l'accertamento dell'esistenza o meno di contestazioni tra le parti appartiene al giudice di merito ed è censurabile, al più, sotto il profilo motivazionale, mentre la ricorrente aveva formalmente dedotto una violazione di legge. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché la Corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova ma aveva semplicemente valutato il materiale istruttorio. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, trattandosi di doppia conforme, non era proponibile il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. La Corte ha quindi confermato la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione della non contestazione o contestazione delle allegazioni di parte è questione rimessa al giudice di merito e non integra di per sé violazione di legge deducibile come tale in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sussiste solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si limita a valutare le risultanze istruttorie.

  • art. 1193 c.c.

    Invocato per la corretta imputazione dei pagamenti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro la motivazione.

  • art. 1194 c.c.

    Invocato per l'imputazione dei pagamenti al capitale e agli accessori; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto del prestatore di addebitare l'IVA al committente a titolo di rivalsa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 6, 13, 21

    Richiamati insieme all'art. 18 nella doglianza sull'IVA e sulla formazione del credito d'imposta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta o l'erronea sussunzione dei fatti accertati, non la critica alla motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non era utilmente deducibile in presenza di doppia conforme, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il ricorso per cassazione era limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., con esclusione del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'accertamento della sussistenza o meno della non contestazione delle allegazioni di parte è attività di interpretazione degli atti processuali rimessa al giudice di merito; in cassazione non può essere censurata come violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso grava secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre quando il giudice si limita a valutare le prove acquisite.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare, in realtà, la ricostruzione o la motivazione della sentenza di merito: una censura che mira alla rivalutazione dei fatti è inammissibile se formulata sotto il paradigma dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione, con conseguente restrizione dei motivi proponibili nei limiti normativamente previsti.
  • Se il giudice di merito accerta che il credito azionato non è sorto per mancanza del presupposto documentale o formale ritenuto necessario, la censura in cassazione deve confrontarsi con tale ratio decidendi e non può limitarsi a riproporre una diversa lettura delle risultanze di causa.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoCompravenditaInadempimentoImpugnazioniProveConto corrente
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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