Cassazione Penale, Ordinanza n. 18354/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato giudicato per più reati, tra cui false dichiarazioni sulla propria identità, violenza o resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato e un reato in materia di immigrazione. La Corte d'appello, riqualificato il capo relativo alle false dichiarazioni da art. 495 c.p. ad art. 496 c.p., ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione di primo grado. Il ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) e d), c.p.p., deducendo violazione di legge in relazione all'art. 496 c.p.: ha sostenuto che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato gli elementi del delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali, poiché egli era in possesso di un documento di identità che consentiva la sua immediata identificazione e, inoltre, le dichiarazioni rese al pubblico ufficiale erano destinate a confluire in un atto pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato senza il necessario ministero di un difensore tecnico. Ha ribadito il principio per cui, nel processo penale e nei procedimenti incidentali che vi accedono, non è consentita l'autodifesa tecnica neppure se il ricorrente è un avvocato iscritto all'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come fattispecie originariamente contestata e poi riqualificata in appello; il ricorso mira a contestare la riconducibilità dei fatti alla diversa ipotesi di false dichiarazioni ex art. 496 c.p.
Norma ritenuta applicabile dalla corte territoriale per la riqualificazione del fatto; il ricorrente ne contesta la sussistenza, ma la Corte di cassazione non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Indicata tra i reati originariamente contestati all'imputato.
Indicata tra i reati originariamente contestati all'imputato.
art. 625, comma primo, n. 4, c.p.
Indicata tra le aggravanti/forme contestate in relazione al reato di furto.
art. 72, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Indicata tra i reati originariamente contestati all'imputato.
art. 606, comma 1, lett. b) e d), c.p.p.
Norma processuale invocata quale base del ricorso per cassazione per dedotta violazione di legge e vizi della motivazione.
art. 6 C.E.D.U.
Richiamato per escludere il contrasto del divieto di autodifesa nel processo penale con la Convenzione, affermando che il diritto all'autodifesa non è assoluto.
art. 13, comma 1, legge 31 dicembre 2012, n. 247
l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore
La disposizione non introduce nel processo penale un diritto generale all'autodifesa tecnica; va coordinata con le regole specifiche del rito penale.
la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore
Richiamato come norma del processo civile, non estensibile al processo penale, che segue logiche diverse e impone la difesa tecnica.
Massime di principio
- Nel processo penale il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile, salvo espressa previsione di legge che consenta l'autodifesa tecnica; la difesa personale deve essere affiancata dalla difesa tecnica di un difensore terzo.
- Il divieto di autodifesa tecnica nel processo penale si giustifica con l'esigenza di assicurare una difesa effettiva ed efficace, non compromessa dal coinvolgimento emotivo dell'imputato nelle proprie vicende processuali.
- La facoltà dell'avvocato di esercitare l'incarico professionale a proprio favore, prevista dalla legge professionale forense, non introduce una regola generale di autodifesa nel processo penale, perché va coordinata con le norme speciali del rito penale.
- Il diritto all'autodifesa riconosciuto dalla CEDU non è assoluto e può essere limitato dalle disposizioni interne che impongono la presenza del difensore per garantire una buona amministrazione della giustizia.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida assistenza difensiva, la Corte non esamina il merito delle doglianze sostanziali e dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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