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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18280/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di condanna emessa in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso per cassazione veniva dedotto esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, generico e non confrontato con la motivazione della sentenza di appello, che aveva espressamente affrontato la questione.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Indicato insieme agli altri capi di condanna come reato oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 337 c.p.

    Indicato insieme agli altri capi di condanna come reato oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 186 Cod. Strada

    Indicato insieme agli altri capi di condanna come fattispecie oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere argomentata in modo specifico; se è generica e non si confronta con la motivazione di appello, non può essere scrutinata nel merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezzaLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati stradaliDelitti contro la personaReati contro la PA
IstitutiPrescrizione del reato

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